Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se ai fini del calcolo del valore soglia ai sensi del dm 17 marzo 2020 per un comune siciliano che riceve il finanziamento regionale per la platea dei c.d. lavoratori precari a valere sul Fondo ex. art. 30, c. 7. l.r. 28 gennaio 2014, l'importo del finanziamento ricevuto vada a confluire tra le entrate (ai fini del calcolo della media degli ultimi tre rendiconti) e dunque nella spesa del personale (ultimo rendiconto), da prendere in considerazione ai fini del calcolo.
L’art. 57, c. 3-septies, D.L. n. 104/2020 dispone:
“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.”
La norma esclude perciò dal calcolo le spese e le relative entrate per assunzioni effettuate dopo il 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto.
Il contributo a cui si fa riferimento nel quesito copre in tutto o in parte la spesa per la stabilizzazione di personale precario, dunque, esso rientra nella fattispecie trattata nella norma.
In sede di calcolo della capacità assunzionale, l’ente escluderà perciò dalle entrate correnti il contributo ricevuto e dalle spese di personale la somma coperta da tale finanziamento.
Si osserva, a tale proposito, che, trattandosi di un contributo erogato annualmente, e presumendo che l’ente riceva tale contributo da più anni, per effetto del meccanismo che conteggia la media triennale delle entrate, l’ente non dovrebbe essere penalizzato nella determinazione degli spazi assunzionali.
Esempio:
Contributo regionale anno 2020: 20.000
Contributo regionale anno 2021: 20.000
Contributo regionale anno 2022: 20.000
Media triennale 2020-2022: 20.000
Spesa finanziata 2022: 20.000
In questo caso, la neutralità è garantita.
Peraltro, se il contributo fosse stato attribuito solo dal 2021, la media triennale ne risentirebbe, essendo in quel caso inferiore all’importo del contributo:
Ciò, in corrispondenza di una spesa finanziata esattamente pari al contributo annuale ricevuto, determinerebbe un rapporto media entrate triennio 2020-2022/spese personale 2022 inferiore all’unità, aumentando così la percentuale da confrontare con il valore soglia, a tutto svantaggio dell’ente:
Contributo regionale anno 2020: 0
Contributo regionale anno 2021: 20.000
Contributo regionale anno 2022: 20.000
Media triennale 2020-2022: 13.333
Spesa finanziata 2022: 20.000
29 settembre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6390, sintomo n. 6494
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