Il principio di rotazione degli affidamenti è disciplinato nel nuovo codice dall’art. 49, che ne sancisce l’applicazione agli affidamenti di cui alla PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE, mentre l’art. 128, relativo ai servizi di che trattasi, rientra nella PARTE VII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI. Pertanto, sotto il profilo letterale e sistematico, si può giungere alla esclusione del principio anzidetto nei settori particolari individuati dalla citata parte VII.
Ma soprattutto, il Consiglio di Stato, esprimendosi sullo schema di decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pur rilevando che “la disciplina risulta sostanzialmente immutata rispetto a quella attuale”, ha evidenziato la portata innovativa dell’art. 128, comma 8, con il quale – relativamente agli affidamenti di servizi alla persona inferiori alla soglia europea – “si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza, e gli obblighi di tenere conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, e di promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
Si è inteso, con ciò, recepire le diffuse istanze degli operatori del settore, con particolare riferimento alla obiettiva criticità dell’attuazione, nei settori in questione, del principio di rotazione” (cfr. Relazione agli articoli e agli allegati del 7 dicembre 2022).
3 ottobre 2023 Eugenio De Carlo
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