Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL'art. 10 comma 2-bis del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014 stabilisce il limite del quinto dello stipendio in godimento per il pagamento dei diritti di rogito. Se il segretario percepisce l'indennità sisma di cui all'OCDPC 399/2016, questa voce va conteggiata nella base imponibile in aggiunta a quelle stabilite dall'art. 105 c. 3 del CCNL 2016/18, il quale in realtà sembra fornire un elenco tassativo e non derogabile?
L’art. 105, c. 3, CCNL 2016-2018 dispone:
“3. Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione della lettera f) e della stessa lett. g).”
Dunque, tali voci sono:
a) trattamento stipendiale;
b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
d) retribuzione di posizione;
e) maturato economico annuo, ove spettante;
h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, ove spettante.
L’indennità sisma, prevista dall’art. 1, c. 2, OCDPC 10 ottobre 2016 è “un'indennità commisurata alla retribuzione aggiuntiva per il Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata”, ma è distinta da essa.
Pertanto, si ritiene che non debba rientrare nella base di calcolo della retribuzione in godimento per determinare il tetto massimo dei diritti di rogito spettanti.
3 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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