L’art. 45, D.Lgs. n. 36/2023 dispone:
“1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. (…)”.
Inoltre, nella disposizione non è più prevista l’approvazione di un apposito regolamento per disciplinare l’erogazione degli incentivi.
Nel nuovo Codice non è stato riproposto, infatti, l’inciso che in precedenza recitava: “(…) sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti (…)”.
Le conseguenze principali di tali novità si possono dunque così riassumere:
- gli importi degli incentivi sono direttamente imputati al quadro economico dell’appalto, che li finanzia;
- il passaggio contabile per trasferire somme dal capitolo dell’appalto al capitolo del fondo non opera più (le somme sono erogate imputando i mandati degli incentivi direttamente al capitolo dell’appalto);
- la contrattazione integrativa si sostituisce obbligatoriamente al regolamento per indicare le modalità di calcolo degli incentivi, chi ne ha diritto, quando sono erogati, in che percentuale sono erogati.
Dunque, nessun movimento in entrata/uscita è più necessario poiché l’incentivo è erogato direttamente sul capitolo dell’opera, finanziato dal quadro economico approvato.
Questa procedura implica che per evidenziare le somme riferite all’incentivo all’interno dello stanziamento complessivo dell’opera, le si inserisca comunque nella contrattazione decentrata (in entrata e in uscita) con la notazione che esse non transiteranno più nel capitolo del fondo decentrato ma saranno imputate direttamente sul capitolo dell’opera.
4 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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