Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla ottava “Richiesta di pagamento” alla C.E.
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'instaurazione di rapporto con una professionista in rendicontazione, assunta per curare la rendicontazione di progetti finanziati con risorse regionali particolarmente complessi, si configura come incarico art. 7, commi 6 e seguenti d.lgs. 165/2001 o come affidamento di servizi?
Di regola, la distinzione tra appalti di servizi e consulenze in regime autonomo/libero professionale si basa sulla circostanza che nel primo caso, sul piano soggettivo, rileva l’organizzazione dei mezzi, mentre nel secondo rileva la qualificazione soggettiva del consulente ossia le qualità individuali, il profilo personale dell’operatore; sul piano oggettivo, nel primo caso rileva il raggiungimento del risultato, mentre nel secondo la messa a disposizione delle conoscenze ossia dei mezzi per raggiungere un risultato.
L’appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d’opera, in particolare si differenzia da quest’ultimo in ordine al profilo organizzatorio. L’appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore.
Nel contratto di appalto di servizi la connotazione spiccatamente personale della prestazione dovuta viene sostituita dalla stabile organizzazione imprenditoriale e dall’assunzione del rischio del debitore.
La consulenza è assimilata al contratto d’opera intellettuale, artistica o artigiana, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti c.c., che è considerato una species del genus contratto di lavoro; la consulenza professionale è assimilabile al contratto d’opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del c.c., che è considerato una species del genus contratto di lavoro. Tale tipo negoziale ricomprende l’esecuzione di una prestazione frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza.
Le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l’esecuzione della prestazione, mentre qualificano la fattispecie quale contratto di prestazione d’opera o quale consulenza e/o collaborazione autonoma una serie di elementi quali l’unicità, la singolarità e puntualità dell’incarico, nonché la determinatezza dell’arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale.
Per la Corte dei conti (v. ad es., CdC sez. Contr. Piemonte, deliberazione n..54/2021/SRCPIE/INPR) vi è “consulenza” se viene chiesto al professionista di analizzare una serie di questioni e situazioni, al fine della formulazione di pareri, valutazioni o giudizi su quesiti specifici. Il comune denominatore di tali apporti professionali consiste nel fornire all’amministrazione un contributo conoscitivo qualificato, che orienta in modo autorevole ma non vincola in modo cogente l’azione dell’amministrazione; infatti il decisore pubblico ha sempre titolo, allorché si trovi in presenza di uno studio, una ricerca o una consulenza, di discostarsi, in tutto o in parte, dalle indicazioni pratiche o concrete che promanino dalle conclusioni tratte dall’esperto. All’opposto si è in presenza di un (appalto di) “servizio” nel momento in cui la prestazione richiesta dalla pubblica amministrazione, anche quando si inserisca in un iter procedimentale che necessiti di ulteriori determinazioni decisionali, conferisce nel procedimento un apporto conoscitivo o accertativo, che l’organo amministrativo recepisce sic et simpliciter senza discostarsene, e che va a costituire una fase a sé stante nella sequenza; fase chiaramente imputabile al prestatore con “rischio di impresa” a suo carico.
La Sezione regionale di controllo della Toscana (deliberazione n. 6/2020) ha specificato che la distinzione tra incarichi di consulenza e appalti di servizi “per quanto non sempre agevole nella pratica, è, nondimeno, concettualmente chiara (talché se si può spiegare - seppur non mai giustificare - l’esistenza di erronee sussunzioni di singole fattispecie nell’una piuttosto che nell’altra categoria, risultano assolutamente destituiti di senso quei casi nei quali l’ente opera una sorta di sincretismo tra i due istituti e le relative discipline”, dal momento che l’incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione, mentre l’appalto di servizi ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un “prodotto” materiale o immateriale, con organizzazione strutturata senza caratterizzazione personale.
3 ottobre 2023 Eugenio De Carlo
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Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
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Risposta del Dott. Matteo Barbero
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