L’art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone: “(…) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”
L’adeguamento del limite 2016 (inteso come ricalcolo) per effetto dell'incremento del personale sulla base dei dati al 31 dicembre 2018 deve essere perciò effettuato.
Un’altra cosa, invece, è incrementare il fondo per raggiungere il nuovo limite aggiornato.
Ciò evidentemente non può costituire un obbligo per l'ente poiché è comunque indispensabile verificarne la compatibilità finanziaria rispetto alle risorse disponibili a bilancio.
Si ricorda, infatti, che l’art. 79, c. 6, CCNL 16 novembre 2022 dispone: “6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 (…)”.
Una volta aggiornato tale limite ai sensi del D.L. n. 34/2019, esso rappresenta la nuova soglia non superabile, non il nuovo importo del Fondo.
5 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6413, sintomo n. 6517