Dipendente reintegrato in seguito a dimissioni volontarie e monetizzazione delle ferie non godute

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
07 Ottobre 2023

Un dipendente a tempo indeterminato dell’ente ha presentato le dimissioni volontarie nel 2022 per svolgere un altro incarico presso un altro ente.

Ha fornito un preavviso di soli 4 giorni ma l’ente ha comunque pagato i due mesi di preavviso previsti da contratto.

Prima del termine del periodo di prova è stato riassunto e ora chiede il pagamento delle ferie non godute nel 2021.

Si chiede se la richiesta del dipendente sia conforme a quanto previsto dalla normativa.

Risposta

L’art. 38, c. 11, CCNL 16 novembre 2022 dispone che: “11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”

L’art. 5, c. 8, D.L. n. 95/2012 ha disposto che la mancata fruizione delle ferie dei pubblici dipendenti, alla cessazione del rapporto, non può dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con disapplicazione delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

Tuttavia, dall’orientamento espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. 94806 del 09/11/2012 nonché dal Dipartimento della Funzione pubblica con parere prot. 40033 del 08/10/2012 si ricava che il divieto di monetizzazione non operi nei casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente e assoluta, ecc.

La Corte Costituzionale, con sent. n. 95/2016, conferma, in linea di principio, la linea della prassi amministrativa. 

Essa considera infatti che proprio il legislatore correla “il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie“.

La Consulta quindi, rammentando che proprio la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono “nell’escludere dall’ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro” giunge a considerare non fondata la questione proprio reinterpretando la norma e ritenendola, con siffatta lettura, conforme a questione.

Il lavoratore citato nel quesito ha cessato (sia pur temporaneamente) il rapporto di lavoro con l’ente per effetto di dimissioni volontarie, cioè proprio di una delle fattispecie che non ammettono, comunque, la monetizzazione.

Si ritiene, pertanto, che non sia consentito dalla legge procedere alla monetizzazione richiesta.

5 Ottobre 2023              Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6418, sintomo n. 6522

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