Stabilizzazione professionisti al sud assunti da Agenzia per coesione, a supporto enti locali per 36 mesi
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede il corretto trattamento fiscale da applicare a professionisti (lavoratori autonomi) che partecipano alle riunioni delle commissioni dell'ente per la liquidazione del gettone di presenza.
L’art. 50, c. 1, lett. f), D.P.R. n. 917/1986 dispone che sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: “f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1 (ora art. 53, c. 1), e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”.
I compensi in questione, come precisato dal Ministero delle Finanze, con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, con una elencazione solo esemplificativa, sono "quei compensi e indennità più comunemente denominati gettoni di presenza, a chiunque corrisposti dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali sopra menzionati per l'esercizio di pubbliche funzioni, come quelli di componenti di seggi elettorali, di giudici popolari, giudici conciliatori, testimoni, richiamati alle armi, etc.”.
Quindi, vi rientrano i gettoni di presenza corrisposti per la partecipazione alle commissioni comunali.
Nel caso di lavoratori autonomi, dunque, come ha ricordato la stessa Agenzia delle Entrate: “(…) i compensi percepiti per l'esercizio di pubbliche funzioni, anche se corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, rimangono comunque attratti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo se il percettore esercita un'arte o professione ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del "nuovo" Tuir (corrispondente al precedente articolo 49 in vigore sino al 31 dicembre 2003).
Da tale attrazione deriva, come ovvia conseguenza, l'obbligo di fatturazione del compenso in capo al professionista con applicazione sullo stesso dell'imposta sul valore aggiunto e della ritenuta d'acconto, oltre al calcolo degli ordinari contributi previdenziali propri della categoria professionale di appartenenza."
5 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6419, sintomo n. 6523
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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