Utilizzo di personale di altro ente per funzioni di autista di scuolabus

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
07 Ottobre 2023

Il nostro ente deve stipulare convenzione con il comune limitrofo per utilizzo suo autista scuolabus in quanto il nostro è stato esonerato dall'incarico a seguito di intervento medico del lavoro. Il comune limitrofo per assicurarci il servizio deve pagare al dipendente delle ore di straordinario in quando supererebbe l’ordinario orario lavorativo. Si chiede quale sia il costo da rimborsare all'ente: il costo orario ordinario o straordinario?

Risposta

La situazione descritta nel quesito può essere configurata in diversi modi:

A) se si stipula una convenzione con un altro ente per l’utilizzo di un dipendente, si applica l’art. 23, CCNL 16 novembre 2022: “1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. (…)”.

In questo caso, però, ipotizzando che l’autista abbia un contratto a tempo pieno, la convenzione dovrà prevedere che una parte delle 36 ore sia svolta nell’altro comune (ad es. 22 ore nel comune che cede e 14 nel comune che utilizza il lavoratore).

Tali prestazioni sono remunerate come lavoro ordinario, in corrispondenza dell’area di inquadramento del lavoratore.

B) se si stipula un contratto tra il Comune e l’autista ai sensi dell’art. 1, c. 557, L. n.  311/2004, non è necessaria la convenzione ma solo l’autorizzazione del comune di appartenenza. In questo caso, l’autista può svolgere al massimo 12 ore settimanali di lavoro presso l’ente di destinazione.

Tali prestazioni sono remunerate come lavoro ordinario, in corrispondenza dell’area di inquadramento del lavoratore.

C) se può procedere, inoltre, a conferire all'autista un incarico di prestazione occasionale, per la durata necessaria. 

L’ente che cede il lavoratore lo dovrà autorizzare all’incarico esterno.

L’ente che lo utilizza dovrà verificare che il compenso complessivo non superi i 5.000 euro annui (limite oltre il quale il lavoratore sarebbe tenuto ad iscriversi alla gestione separata dell’INPS).

Tali prestazioni possono essere remunerate come lavoro ordinario, in corrispondenza dell’area di inquadramento del lavoratore, e sono soggette solo a ritenuta d’acconto IRPEF, dietro presentazione di nota spese.

In generale, sembra più confacente alle esigenze dell’ente l’ipotesi B, compatibilmente con il limite massimo di ore lavorabili.

5 ottobre 2023              Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6420, sintomo n. 6524

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