Accesso all’Area Pedonale Urbana

Risposta del Dott. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
09 Ottobre 2023

La Giunta Comunale ha istituito l'Area Pedonale Urbana, negando il transito a qualsiasi categoria di veicoli, inclusi taxi o trasporti locali. L’ente continua a negare il rilascio di permessi per il transito di alcuni disabili, in quanto la normativa vigente sembra disporre che nelle APU si debba rilasciare il permesso quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.

Si chiede se tale approccio sia corretto.

Risposta

 L'area pedonale, secondo la nuova definizione contenuta nel codice della strada, è una zona interdetta alla circolazione dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale) ha emanato con nota 28.6.2019 prot. n. 5050 le "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato" rivolte a tutte le Amministrazioni Comunali che intendono istituire o modificare una ZTL. Le Linee Guida definiscono l'area pedonale come un caso particolare di ZTL, in cui la limitazione della circolazione riguarda tutte le categorie di veicoli a motore. Pertanto le loro prescrizioni si applicano anche alle aree pedonali.

L'art. 3, punto 2, codice della strada, consente deroghe per i veicoli "in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie", nonché per i veicoli "ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi". 

 È evidente una profonda revisione dell'istituto, dove l'ammissione dei veicoli a servizio degli invalidi (titolari di contrassegno) e dei velocipedi, passa da eccezione (sottoposta a consensi prima e a deroghe poi) a regola generale.

Pertanto, si deve ritenere ammesso in queste aree il transito di tutti i veicoli che trasportano i titolari del contrassegno speciale riservato alle persone con limitate o impedite capacità motorie e ai non vedenti. La Corte Costituzionale, con sentenza 11.7.2000 n. 328 ha chiarito che le agevolazioni previste per i titolari di questo contrassegno si applicano alla più ampia generalità dei veicoli "al servizio delle persone disabili", comprendendovi anche l'ipotesi del trasporto di cortesia effettuato da un conducente accompagnatore.

Viene pertanto implicitamente abrogata la condizione, posta dall'art. 11 DPR 24.7.1996 n. 503, che consentiva la circolazione e la sosta dei veicoli dei disabili nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane", solo qualora fosse autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

6 Ottobre 2023              Marco Massavelli

 

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