Definizione agevolata ("Rottamazione-quater" introdotta dalla Legge n. 197/2022): le prossime scadenze da rispettare per mantenere i benefici
Agenzia delle Entrate Riscossione – 10 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiCome interpretare l'art 80 comma 3 del nuovo CCNL che prevede che la somma delle risorse di cui al comma 2 siano da destinare per almeno il 30% alla performance individuale. In particolare si chiede cosa intendere come performance individuale, se il valore totale della performance, o quella più specifica da successivo sdoppiamento in individuale e organizzativa (che secondo regolamentazione per il nostro comune è rispettivamente 30 e 70 per cento del totale del valore della performance).
Come ha indicato il Dipartimento della Funzione pubblica nelle Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale (v. dicembre 2019): “(…) gli obiettivi individuali, invece, sono obiettivi assegnati specificamente al dirigente o al dipendente, il quale è l’unico soggetto chiamato a risponderne: essi possono essere collegati agli obiettivi della struttura (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità del dirigente/dipendente e non collegate a quelle della struttura (es. incarichi ad personam).”
Inoltre: “(…) la valutazione della performance individuale del personale non dirigenziale può fare riferimento, oltre che ai comportamenti e competenze agite, a:
• obiettivi di gruppo, che sono obiettivi organizzativi e possono essere individuati:
- in una parte degli obiettivi della struttura organizzativa di appartenenza;
- in obiettivi relativi a progetti nei quali sono coinvolti alcuni dei collaboratori dell’ufficio, non necessariamente collegati agli obiettivi della struttura stessa;
• eventuali obiettivi individuali, (…)”.
Infine: “Per declinare correttamente gli obiettivi individuali è necessario che gli stessi siano in grado di misurare e valutare il contributo del singolo – espresso in termini di obiettivi specificamente attribuiti allo stesso – ai risultati collegati a piani/programmi strategici o attività/servizi/progetti e al raggiungimento dei più ampi obiettivi dell’amministrazione o della struttura/unità organizzativa.
Tali obiettivi, a seconda del livello organizzativo del destinatario, possono avere contenuto diverso: ad esempio, per un obiettivo organizzativo relativo alla realizzazione di un progetto formativo che coinvolge l’intera organizzazione, un dirigente potrebbe avere un obiettivo di outcome (ad esempio, il miglioramento dell’item relativo all’utilità percepita della formazione individuale nella rilevazione annuale di clima organizzativo), un suo funzionario con responsabilità organizzative può avere un obiettivo di risultato (ad esempio, attivazione di almeno l’80% dei corsi a calendario) e un collaboratore può avere un obiettivo di attività (ad esempio, fare le convocazioni al corso almeno tre settimane prima dell’avvio)”.
Evidentemente, sarà necessario riportare queste considerazioni all’interno dello specifico sistema di valutazione vigente nell’ente (e dunque anche con riferimento alle percentuali indicate nel quesito di suddivisione delle risorse tra perforrmance individuale e performance della struttura).
6 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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