Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede di conoscere se, nel vigente CCNL 16/11/2022, esiste una norma che consenta di riconoscere al Vice Segretario comunale di segreteria convenzionata ed incaricato di EQ (con Titolarità di posizione organizzativa) presidente/componente della delegazione trattante, di percepire maggiorazione della retribuzione di posizione ovvero di risultato analoga a quella percepita dal Segretario Comunale per esercizio di funzioni aggiuntive.
Non è prevista nel CCNL 16.11.2022 una norma come quella descritta nel quesito.
Si rammenta, in generale, che, come ha chiarito la sezione pugliese dell’Albo nazionale segretari:
“La nomina a vicesegretario del dipendente dell’ente locale non può comportare né incrementi retributivi, né maggiorazioni dell’eventuale retribuzione di posizione prevista per le alte professionalità (..).
Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, “[…] l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.”.
Non sussiste, pertanto, alcuna esplicita previsione contrattuale che consenta al vicesegretario comunale di ricevere una maggiorazione della retribuzione per l’ipotesi di gestione in forma associata dell’ufficio di segreteria.”
Si può applicare la generica fattispecie prevista dall’art. 23, c. 5, CCNL 16.11.2022:
“5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall’art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
- l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi contro della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun ente.”
Dunque, l’ente capofila continua a riconoscere la retribuzione di posizione per l’EQ, gli altri enti possono approvare in sede di contrattazione decentrata, un incremento della retribuzione di posizione ai sensi del comma sopra citato.
In ogni caso, al vice-segretario, dipendente di ruolo dell’ente locale non si potrà applicare il contratto collettivo della dirigenza e dei segretari comunali.
6 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6424, sintomo n. 6528
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – 26 maggio 2025
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
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