Le normative regionali in tema di ERP, compresa la regione Campania, non prevedono assegnazioni temporanee e al di fuori da graduatorie previo avviso pubblico (con cadenza annuale). La formazione di graduatoria, infatti, determina l’acquisizione di diritti all’assegnazione di alloggi disponibili in capo agli aventi titolo in base alle caratteristiche del nucleo familiare; pertanto l’assegnazione ad altri, anche temporanea, comporterebbe una lesione dei suddetti diritti, con verosimile contenzioso verso l’ente civico e con possibili esposti all’autorità giudiziaria.
Infatti gli enti locali, di regola, approvano appositi regolamenti comunali rivolti a persone e nuclei non ancora inseriti in graduatoria E.R.P. ma in possesso di requisiti per poter partecipare ad un nuovo bando ERP ed essere potenzialmente inseriti in una graduatoria in posizione utile per una assegnazione di alloggio. Si tratta, in genere, di persone o nuclei familiari privi di risorse economiche ed in presenza di minori, anziani o invalidi che, in caso di sfratto o altri eventi eccezionali, necessitino di una pronta accoglienza abitativa per superare l’emergenza in attesa di una sistemazione stabile. A queste persone/nuclei si riserva la possibilità di una accoglienza temporanea in alloggi del patrimonio comunale o presso strutture del privato sociale, previa istruttoria e relazione degli assistenti sociali, mediante assegnazione temporanea da parte di apposito ufficio (variamente denominato, ad es. Ufficio Emergenza Abitativa, e diversamente collocato nella macrostruttura dell’Ente, ad es. nel Settore Patrimonio o in quello dei Servizi sociali).
L’ufficio competente forma e/o aggiorna un elenco, in base alle priorità previste e ai criteri stabiliti dalla citata normativa, disponendo l’inserimento negli alloggi individuati dall’Amministrazione comunale ai fini in questione per un periodo variabile a seconda delle situazioni e dei limiti temporali previsti dal regolamento, nelle more che le persone possano partecipare al bando annuale ERP e/o comunque al fine di superare l’immediatezza della situazione abitativa che le riguarda.
Solo in caso di graduatorie vigenti ed in mancanza di norme regolamentari, in via del tutto eccezionale, sulla scorta di adeguata relazione dei servizi sociali, tenuto conto e comparate eventuali situazioni concomitanti di assegnazione temporanea, il competente Servizio/Ufficio nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 107 TUEL, potrebbe disporre un'assegnazione motivata e limitata nel tempo per superare le situazioni di forte e contingente necessità del nucleo assegnatario segnalate dagli assistenti sociali.
Si suggerisce, comunque, di approvare apposita disciplina regolamentare così da orientare ogni decisione sulla base di norme chiare, trasparenti e preventivamente note.
9 ottobre 2023 Eugenio De Carlo
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