Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUna dipendente a tempo determinato si è dimessa il 15/03/2021 ed è stata assunta il 16/03/2021 a tempo indeterminato presso altro ente, durante le dimissioni era in stato di gravidanza. 1) L'ente non ha richiesto all'ispettorato del lavoro la convalida delle dimissioni pensando che il giorno dopo veniva assunta da altro ente a tempo indeterminato, si richiede: se l'ente era tenuto a farlo, se incorre in qualche sanzione.
2) L'ente era anche tenuto all'indennità sostitutiva del preavviso?
Come ha rammentato l’ARAN nell’orientamento applicativo RAL-405: “L’art. 55, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001 stabilisce che “in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.”
Il periodo interessato da tale previsione, ai sensi del richiamato art. 54 del D.lgs. n.151/2001 è quello che va dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III dello stesso decreto, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il comma 4 del citato art. 55 prevede, inoltre, che “la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro”."
Ora, rispetto alla fattispecie descritta nel quesito, la lavoratrice a tempo determinato si è dimessa per prendere servizio nel nuovo ente a tempo indeterminato ma, essendo in maternità, doveva, a norma di legge, far convalidare le sue dimissioni dall’Ispettorato.
A questo punto, è necessario suddividere il ragionamento in due parti.
La prima parte riguarda le conseguenze strettamente giuridiche della mancata applicazione della norma.
Poiché la convalida non è stata richiesta dalla lavoratrice, le dimissioni presentate in data 15 marzo 2021 sono nulle e il rapporto di lavoro è come se non fosse mai stato risolto.
Ne segue, inoltre, la nullità dell’assunzione a tempo indeterminato dal 16 marzo 2021.
La seconda parte del ragionamento prende in considerazione la ratio della norma.
Si tratta di una disposizione emanata evidentemente a tutela della lavoratrice, per proteggerla in situazioni in cui le dimissioni siano date dietro pressioni del datore di lavoro.
Poiché, in mancanza di convalida, le dimissioni date risultano nulle e la lavoratrice non avrebbe potuto prendere servizio nel nuovo ente, il risultato è manifestamente contro gli interessi giuridici della lavoratrice che si è dimessa da un posto a termine per prendere servizio in un posto stabile.
La norma non prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata convalida, ma solo la conseguenza estrema della nullità delle dimissioni.
In questa circostanza, si consiglia l’ente di comunicare all’Ispettorato del Lavoro che l’ex dipendente non ha mai richiesto la convalida delle dimissioni, avendo preso servizio il giorno dopo in un nuovo ente con contratto a tempo indeterminato.
Sulla base delle circostanze descritte, sarà l’Ispettorato a esprimersi sulle conseguenze pratiche della violazione della norma.
Quanto all’indennità di preavviso, la lavoratrice ne ha, invece, senz’altro diritto.
Lo ha ribadito la Cassazione (sent. n. 16176/2019), anche nel caso in cui la lavoratrice cerchi un altro impiego, in virtù della valutazione della maggior o minor vantaggiosità del nuovo impiego.
La norma infatti prevede un trattamento di favore per la lavoratrice madre e il pagamento dell’indennità è basato su un principio solidaristico e finalizzato alla tutela della maternità.
Per i lavoratori a tempo determinato, tale indennità è calcolata ai sensi dell’art. 61, c. 4, CCNL 16 novembre 2022: “(…) per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo."
6 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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