Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiÈ possibile operare la trasformazione del profilo professionale di un dipendente neo assunto che non ha ancora superato il periodo di prova, da istruttore di vigilanza C1 a istruttore tecnico C1, con il suo consenso e in possesso di titoli di studio attinenti essendo laureato in ingegneria, avendo l'ente la posizione vacante in organico ed esigenze tecniche, organizzative e produttive urgenti?
In relazione alle declaratorie contrattuali, l'ARAN (parere RAL_106) aveva rilevato che il CCNL si limita: “(…) a definire le declaratorie delle categorie e ad indicare, a titolo esemplificativo, alcuni profili professionali; spetta agli enti, invece, il compito di identificare i profili professionali non individuati nell'allegato (…) dello stesso CCNL o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e di collocarli nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati nel citato allegato (…).
Poiché si tratta di una tipica attività di gestione, le declaratorie dei profili professionali dovranno essere definite dal dirigente (o dal responsabile del servizio) competente in base all’ordinamento dell’ente, che vi provvede con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.”
Pertanto, nel pieno rispetto sia delle declaratorie di ciascuna Area, sia dei profili professionali ad esse corrispondenti, è il datore di lavoro (quindi il dirigente/responsabile di servizio) che dispone unilateralmente la modifica del profilo professionale.
Nel caso illustrato nel quesito, posto che non vi sono impedimenti per effetto della decorrenza del periodo di prova, il passaggio a un profilo professionale coerente con il titolo di studio posseduto dal dipendente è legittimo.
Il procedimento di variazione del profilo, tuttavia, deve essere precedentemente codificato all’interno del regolamento comunale uffici e servizi, deputato a disciplinare la gestione del rapporto di lavoro nei suoi aspetti micro-organizzativi.
Tale procedimento potrebbe (a titolo esemplificativo) prevedere che il dirigente sottoponga il dipendente interessato a una prova di idoneità per accertare la compatibilità del lavoratore con il nuovo profilo professionale.
Dopodiché, lo stesso dirigente provvede con atto determinativo ad attribuire il nuovo profilo.
Nel rispetto, inoltre, dell’art. 3, D.lgs. n. 152/1997 sugli obblighi del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, egli comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi contrattuali che non deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
Infine, poiché il profilo professionale identifica l’oggetto del rapporto di lavoro e, dunque, costituisce elemento essenziale del contratto individuale di lavoro, ogni eventuale variazione comporta la stipula di un nuovo contratto o almeno l’introduzione di una nuova clausola nel contratto originario (in quest’ultimo caso, con sottoscrizione apposita del lavoratore e del dirigente/responsabile).
9 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6428, sintomo n. 6532
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 128 relativo alla seduta del 19 maggio2025
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