Registrazione webinar "MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO
presentata dal dott.Giustino Goduti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl modello 770 dell'anno precedente è stato inviato con i dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione errati (codice carica 14 e nominativo di una ex dipendente dell'ente).
Si chiede come poter correggere l'indicazione errata.
L’unico modo per correggere l’errore è presentare una dichiarazione completa integrativa (barrando dunque l’apposita casella), sostituendo il rappresentante errato con quello corretto.
Non si può escludere a priori l’applicazione di eventuali sanzioni.
Tuttavia, trattandosi nel caso di specie di errore formale, cioè un errore dal quale non scaturisce alcun debito d’imposta, si può utilmente citare una pronuncia giurisprudenziale (sent. CTP Frosinone n. 512/2/18) che, accogliendo il ricorso del contribuente, ha affermato: “(…) a prescindere dall’errore di compilazione in cui sarebbe incorso il sostituto di imposta, tale errore si pone come meramente formale e non determina alcuna minore imposizione o sottrazione di materia imponibile all’erario: infatti, le somme erroneamente indicate nel modello 770, sono state comunque inserite nella dichiarazione dei redditi del contribuente, che le ha tassate tra i redditi di impresa. È ininfluente, dunque, averle indicate in un quadro della dichiarazione piuttosto che in un altro, poiché il reddito imponibile finale, da sottoporre a tassazione, sarebbe stato comunque il medesimo”.
Pur trattandosi di un errore formale differente, le conseguenze sono identiche: non ne risulta una sottrazione di materia imponibile a danno dell’erario.
Ne segue allora l’applicazione della disciplina in materia di errore meramente formale prevista dall’art. 6, c. 5-bis, D. Lgs. n. 472/97 e dall’art. 10, c. 3, L. n. 212/2000) che prevedono la non irrogazione di sanzioni nei casi di violazioni meramente formali che non generano alcun debito d’imposta.
9 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6434, sintomo n. 6538
presentata dal dott.Giustino Goduti
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Agenzia delle Entrate – 4 giugno 2025
Webinar del 12/06/2025
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