Il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)

Le novità introdotte dal D.M. n. 97 del 22 settembre 2023

Servizi Comunali Polizia ambientale Rifiuti Tutela ambientale
di Alborino Gaetano
10 Ottobre 2023

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti 
È stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 126 del 31 maggio 2023, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 4 aprile 2023, n. 59, “Regolamento recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il decreto è vigente dal 15 giugno 2023.
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, il Regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. “RENTRI”), istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.
Esso è articolato in:

  • una sezione “Anagrafica”, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione è inserita l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679;
  • una sezione “Tracciabilità”, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16.

Il RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Tale Albo fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per:

  • la gestione dei rapporti con l’utenza, le associazioni di categoria e le associazioni dei produttori di software, compresa l’informazione e la comunicazione;
  • gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma telematica per la tracciabilità;
  • la predisposizione della documentazione tecnica relativa alle specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del RENTRI.

Le sezioni regionali presso le camere di commercio assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, e l’organizzazione di adeguate attività di formazione ed informazione. Le sezioni regionali assicurano, altresì, la gestione delle procedure applicative relative all’iscrizione e alla verifica dei pagamenti, integrate nella piattaforma telematica dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell’articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135/2018, convertito dalla L. n. 12/2019, nella misura e con le modalità indicate nell’Allegato III del D.M. 59/2023 in esame.
Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come definita ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a).
Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell’iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell’allegato III.

Disposizioni sulla compilazione dei registri cronologici di carico e scarico
L’allegato I al D.M. 59/2023 disciplina il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all’articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.
Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti obbligati di cui all’articolo 190, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006:

  1. sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
  2. a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; la compilazione in modalità digitale è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:
  • le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
  • i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l’identificabilità dell’utente;
  • qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha effettuata e l’identificativo temporale con data ed ora;
  • i sistemi gestionali adottati dall’operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale.

Disposizioni sulla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto
L’allegato II disciplina il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell’allegato II ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

Sistemi di geolocalizzazione
Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all’articolo 188-bis , comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e della conservazione di cui all’articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679.

Soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

Soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI solo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi.

I soggetti NON obbligati all’iscrizione al RENTRI
I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.
Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all’allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.
L’applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:

  • mediante consegna diretta da parte del trasportatore; 
  • mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;
  • mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI.

Contributo annuale e diritto di segreteria
La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell’articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, nella misura e con le modalità indicate nell’allegato III.
Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come individuata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a).
Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell’iscrizione.
Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come
indicato nell’allegato III.
Ogni variazione all’iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria, secondo le modalità di cui all’allegato III.

Quando sarà operativo il RENTRI?
Anche se il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59, è vigente dal 15 giugno 2023, il RENTRI, tuttavia, sarà operativo non prima di dicembre 2024. 
Dalla data di entrata in vigore del Regolamento, infatti, l’iscrizione al RENTRI è effettuata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), con le seguenti tempistiche:

  • a decorrere dal diciottesimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati;
  • a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui sopra.
Le prime iscrizioni, riservate ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, arriveranno, dunque, a partire dal mese di dicembre dell’anno 2024. Salvo eventuali ed ulteriori proroghe.
Solo a decorrere dalla data di cui al sopra citato articolo 13 del decreto ministeriale n. 59/2023, ovvero quando la disciplina RENTRI potrà considerarsi finalmente efficace e operativa, saranno abrogati il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che contengono, rispettivamente, le (tuttora vigenti) disposizioni relative ai registri di carico e scarico e quelle relative al formulario di identificazione del rifiuto.

Le novità introdotte dal decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 97 del 22 settembre 2023: la Tabella scadenze RENTRI
La Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento RENTRI (entro il 15 dicembre 2023), con uno o più decreti direttoriali: 

  1. le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679; 
  2. le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti; 
  3. i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori; 
  4. le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del dm n. 59/2023; 
  5. i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate; 
  6. i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti; 
  7. le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20 del dm n. 59/2023.

Relativamente alle tempistiche previste dal RENTRI, il decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 97 del 22 settembre 2023 - pubblicato sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito internet del RENTRI www.rentri.gov.it - reca la “Tabella scadenze RENTRI”, allegata al medesimo decreto, contenente:

  • le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;
  • la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;
  • le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;
  • la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.

TABELLA SCADENZE RENTRI

1. Scadenza per l'iscrizione al RENTRI

L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

Data

(art. 13, comma 1)

lett. a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13, c 1, lett. a)

a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025

lett. b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13, c. 1, lett. b)

a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025

lett. c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13, c. 1, lett. c)

a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli

Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

 

Data

(art.9, comma 1)

I modelli di Registro e di FIR, di cui agli artt. 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'art. 13, c. 1, lett a).

 

a decorrere dal 13 febbraio 2025

3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale

 

Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale

Data per la tenuta in formato digitale

del registro di carico e scarico

(art. 4, c. 3, lett. b)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025

a decorrere dal 13 febbraio 2025

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025

dalla data di iscrizione al RENTRI

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026

dalla data di iscrizione al RENTRI

4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale

 

Scadenza per l’emissione del FIR

in formato digitale

Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'art. 13, c. 1, lett. c)

 

a decorrere dal 13 febbraio 2026

Articolo di Gaetano Alborino

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