Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNel rendiconto 2020 si è registrato un disavanzo tecnico lett. e) da FAL ed è stato predisposto un piano di recupero decennale a partire dal 2021.
Nel rendiconto 2021 il comune chiude con un avanzo disponibile lett. e) si chiede pertanto se per il disavanzo tecnico da FAL (rendiconto 2020) si deve continuare a iscrivere nei bilanci di previsione 2021 e successivi la quota decennale di recupero da FAL oppure se il disavanzo si considera totalmente recuperato nel rendiconto 2021.
L’art. 52, c. 1-bis, D.L. n. 73/2021 dispone:
“1-bis. (…) l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, (…) a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.”
Si rileva innanzitutto che non vi sono, nelle norme e nella prassi, indicazioni specifiche sulla possibilità di rivedere nel senso inteso nel quesito il piano di rientro.
Tuttavia, nel resoconto della riunione Arconet del 17 novembre 2021 si parla esplicitamente nell’elencazione delle registrazioni contabili da assumere, di "piano di rientro minimo”.
L’ente può dunque adottare, prima dell’approvazione del bilancio 2024-2026, una rimodulazione del piano che tenga conto del miglioramento della situazione finanziaria e ne riduca la durata a meno di dieci anni.
10 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4812, sintomo n. 4860
presentata dal dott. Giustino Goduti
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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