Nomina e convocazione dei componenti supplenti della commissione elettorale comunale
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente a tempo determinato, art.90 Ufficio staff, può svolgere anche la funzione di consigliere comunale?
L’art. 60, c. 1, TUEL dispone: “1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: (…)
7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli; (…)”.
E d’altra parte, l’art. 63, c. 1, n. 7, TUEL dispone: “Non può ricoprire la carica di […] consigliere comunale […] colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista negli articoli precedenti”.
Ne segue che un incaricato ex art. 90 TUEL non può candidarsi a consigliere nel Comune che lo ha incaricato.
Per contro, se il soggetto di cui si tratta è già consigliere comunale, se intende assumere l’incarico ex art. 90 non può più ricoprire la carica di consigliere.
Secondo il Ministero dell’Interno (si veda il parere a proposito del 15 maggio 2020):
“La ratio della disposizione in parola è volta, oltre che ad assicurare la regolarità del procedimento elettorale e l’uguaglianza tra i competitor, anche a garantire il più possibile l’attuazione del principio di separazione tra politica e gestione.
Ha osservato la Corte di Cassazione che ciò che conta, al fine della sussistenza di tale causa di ineleggibilità, è la presenza delle condizioni tipiche del rapporto di impiego subordinato, così come declinate dalla giurisprudenza amministrativa ed ordinaria formatasi in materia, quali la sottoposizione ad ordini e direttive e l’inserimento del lavoratore nella struttura dell’ente (v. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 6082 del 18.03.2006).
L’articolo 60, comma 1, punto 7), del T.U.E.L., infatti, pone l’accento sul dato formale della dipendenza, subordinando la ineleggibilità alla sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il Comune.
Dunque, come opinato anche in passato dalla Suprema Corte di Cassazione, la causa di ineleggibilità che colpisce i “dipendenti” del comune riguarda i “dipendenti” come tali dell’ente, a prescindere dalla natura, pubblica o privata, del relativo rapporto e dalla durata, determinata o indeterminata, dello stesso, nonché dalla circostanza che il lavoratore sia in posizione di distacco presso altro ente, tenuto conto che il distacco agisce sull’aspetto funzionale e non sul rapporto di servizio (in questi termini Cass. Civ., sez. I, sent. 8975 del 03.12.1987). (…)
Il caso che ci occupa si riferisce, invece, ad un “consigliere comunale […]che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista negli articoli precedenti” (articolo 63 del decreto legislativo n. 267 del 2000, comma 1, punto 7) e la relativa richiesta di parere è incentrata sulla possibilità di rimozione della causa di incompatibilità sopravvenuta mediante il collocamento in aspettativa del dipendente per mandato elettorale, con conseguente diritto alla conservazione del posto.
Orbene, l’articolo 68 del decreto legislativo n. 267 del 2000, comma 3, stabilisce che “ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 60”. In particolare, il citato articolo 60 al comma 3 dispone che “le cause di ineleggibilità previste nei numeri […] 7) […] non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”, mentre al comma 7 dispone che “l’aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell’articolo 81”.
Nel caso in questione è possibile la rimozione di incompatibilità sopravvenuta collocando in aspettativa per mandato elettorale, secondo quanto disposto dagli articoli 60, commi 3 e 7, e 68, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il consigliere assunto quale dipendente (…) presso il comune.
Il consigliere, pertanto, non è tenuto a dimettersi dalla carica rivestita, salvo che a ciò non intenda autonomamente determinarsi, ben potendosi invece, come sopra illustrato, procedere all’assunzione e al collocamento in aspettativa in base alla normativa vigente."
10 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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