Da un lato, è certamente consentito rilevare con atto dirigenziale l’economia su un impegno di spesa di somme che non saranno utilizzate, liberando somme sul capitolo.
Dall’altro, il secondo impegno è stato registrato per un importo indicato in un precedente atto dirigenziale.
Ora, si rende necessario integrare quell’impegno con le nuove risorse disponibili e teoricamente ciò è legittimo.
Il problema nasce dal fatto che la prestazione è già stata resa (non sappiamo se anche già fatturata).
La soluzione più opportuna e meno problematica ci sembra quella di approvare una determinazione dirigenziale che, ricostruendo l’iter amministrativo finora seguito, riconosca la passività pregressa rappresentata dalla differenza tra impegno a favore di X prima dell’integrazione e dopo l’integrazione.
Avendo già accertato la disponibilità sul capitolo per effetto dell’economia sul primo impegno, il nuovo impegno per la differenza sarà così regolarizzato.
Nella determinazione si darà atto la fattispecie non configura un debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL, nella considerazione che la pretesa creditoria nei confronti dell’Ente si fonda su un diritto che risulta conseguenza di un rapporto giuridico sorto con impegno di spesa regolarmente assunto ma che deve essere adeguato al fine di coprire la maggiore spesa.
A sostegno di tale tesi, si richiamano due deliberazioni della sezione di controllo Lombardia della Corte dei conti:
1) la del. n. 339/2013 nella quale si afferma:
“Accanto a quelli definibili tecnicamente “debiti fuori bilancio”, si collocano le c.d. “passività pregresse” o arretrate, spese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell’art. 183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell’impegno contabile ai sensi dell’art. 191 TUEL). Proprio perché la passività pregressa si pone all’interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla
fenomenologia del debito fuori bilancio (cfr., in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione in merito al caso delle prestazioni professionali, n. 441/2012/PAR) e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione.
In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL)”;
2) la del. n. 82/2015 nella quale si ribadisce:
"Spese che riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell’art.183 T.U.E.L.), ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell’impegno contabile ai sensi dell’art.191T.U.E.L.). Proprio perché la passività pregressa si pone all’interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio (cfr., in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione in merito al caso delle prestazioni professionali, SRC Lombardia n. 441/2012/PAR; su un caso analogo Cfr. SRC Lombardia deliberazione n.339/2013/PAR) e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 T.U.E.L.), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art.193 T.U.E.L);”.
10 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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