Divieto di incarichi a personale in quiescenza

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
12 Ottobre 2023

In relazione al divieto di incarichi di consulenza presso l'Amministrazione al personale in quiescenza, si chiede se lo stesso divieto sia estendibile al personale di altre amministrazioni nel caso che si espone. Funzionario regionale messo in quiescenza nell'anno 2021 può assumere a distanza di 2 anni un incarico di consulenza per l'attuazione di un progetto presso l'amministrazione comunale destinataria di contributo assegnato dalla medesima D.G. dove prestava servizio?

Risposta

La disciplina degli incarichi a ex dipendenti pubblici è nota: l’art. 9, c. 5, D.L. n. 95/2012 dispone infatti che è “fatto divieto alle pubbliche amministrazioni (…) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.”

Come ha precisato successivamente il Dipartimento della Funzione pubblica nella circolare n. 6 del dicembre 2014:

“Tra le ipotesi che non ricadono nei divieti, si segnalano le seguenti. 

Va innanzitutto ricordato che scopo delle disposizioni in esame non è di escludere la possibilità che i soggetti in quiescenza operino presso le amministrazioni, ma di evitare che il conferimento di incarichi a questi soggetti sia utilizzato per aggirare lo stesso istituto del collocamento in quiescenza. Esse non impediscono di prestare attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche ai soggetti che possano aspirarvi, in relazione ai rispettivi limiti di età. Di conseguenza, non è escluso che un soggetto, collocato in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera, possa concorrere per un impiego con una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale può ancora prestare servizio. Ciò può dipendere dalla particolarità della carriera (pubblica o privata) di provenienza, che consenta il collocamento in quiescenza a un'età relativamente bassa, o di quella di destinazione, che preveda una più alta età pensionabile (quali quella universitaria o quella giudiziaria). In tali ipotesi, si applicherà ovviamente la vigente disciplina in ordine ai requisiti di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e ai rapporti tra trattamento economico e trattamento di quiescenza.

In secondo luogo, il divieto riguarda determinati contratti d'opera intellettuale, ma non gli altri tipi di contratto d'opera. 

Non è escluso, dunque, il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza (in questo senso la citata deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato). 

Non è escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza. Anche in questo caso, rimane ovviamente ferma la disciplina vigente in materia, con particolare riferimento alle modalità di scelta del contraente. (…)

Nel quesito si fa esplicito riferimento a un incarico di consulenza.

Esso dunque è vietato dalla normativa, a meno che non sia a titolo gratuito e comunque non abbia una durata superiore all’anno.

Si veda a proposito, infatti, la già citata circolare n. 6/2014, la quale chiarisce che:

Definito l'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina, va ricordato che essa contempla un'eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. (…)”

In deroga al divieto generale, invece, l’art. 10, D.L. n. 36/2022 consente alla P.A. di conferire incarichi a dipendenti in quiescenza anche a titolo oneroso.

Gli enti locali titolari di interventi previsti nel PNRR possono cioè attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, in deroga al divieto generale di cui all’art. 5, c. 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.

Ne segue la possibilità per l’ente di utilizzare i fondi autorizzati dal D.P.C.M. 30 dicembre 2022 per finanziare incarichi anche a personale in quiescenza per l’attuazione degli interventi previsti nel PNRR.

Al di fuori di questa specifica casistica, non sono previste dalla legge ulteriori deroghe.

10 ottobre 2023    dr. Massimo Monteverdi

 

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