Progressioni tra aree in deroga e riserva del 50% dall’esterno

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
12 Ottobre 2023

In ordine alle progressioni verticali in deroga (CCNL, art. 13 comma 6 e seguenti.) si chiede se un ente non ha abbastanza 0,55% del monte salari 2018 o lo ha già esaurito, potrà procedere ad una progressione verticale purché rispetti il principio costituzionale del 50% dei posti da destinare ad assunzioni da esterno (concorso o graduatoria). Queste due assunzioni devono riguardare lo stesso profilo (ad esempio due istruttori tecnici) o anche due profili diversi?

 

Risposta

L’art. 13, c. 8, CCNL  16 novembre 2022 dispone, in merito al finanziamento delle progressioni tra le aree in deroga:

8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.”

Ne segue che, in caso di insufficiente disponibilità della quota pari allo 0,55% del monte salati 2018, si possano utilizzare eventuali disponibilità dell’ente sul budget assunzionale a tempo indeterminato (ex D.M. 17 marzo 2020).

Quanto alla riserva del 50% dei posti dall’esterno, nonostante le progressioni in deroga non lo prevedano espressamente, essa si debba applicare comunque nel rispetto dei principi costituzionali, come il quesito riconosce.

Sulla modalità di calcolo della riserva, se della normativa vigente si vuole dare un’interpretazione coerente con l’istituto, essa deve essere rapportata ai posti da coprire nella singola Area.

È anche la posizione che la Corte dei conti ha consolidato nel tempo in relazione alle progressioni verticali (ora tra aree).

Se si tiene poi conto dell’opinione negativa espressa dalla Corte costituzionale (sent. n. 30/2012) su una legge regionale (del Trentino-Alto Adige) che non distingueva fra categorie (leggi: Aree) (osservando che “questo tipo di calcolo indifferenziato potrebbe determinare una riserva dei posti per i profili professionali più rilevanti a favore del personale interno e un’indizione di concorsi indirizzati a candidati esterni solo per le qualifiche e mansioni inferiori”), sembra logico e conforme a legge affermare che il 50% debba essere calcolato in relazione alla singola Area di inquadramento.

Nel caso illustrato nel quesito, dunque, non conta tanto il profilo professionale quanto l’Area di appartenenza.

Ne segue che l’ente potrà, ad esempio, bandire un concorso per Istruttore tecnico e prevedere una progressione di un Istruttore amministrativo.

11 ottobre 2023              Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6446, sintomo n. 6550

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