Trasferimenti PNRR - Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2: modalità di erogazione delle risorse secondo priorità delle fonti di finanziamento
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 9 giugno 2025
In base alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.151 del 13 dicembre 2017, si devono erogare arretrati di produttività e risultato.
Si deve applicare la tassazione separata?
I premi di risultato corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione possono accedere al particolare regime di tassazione separata se il ritardo nell’erogazione non dipendente da cause fisiologiche.
Pertanto, ad esempio, non si può applicare la tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d'imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante, come nel caso di un’amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione.
Al contrario, qualora nel medesimo periodo d'imposta siano erogati eccezionalmente emolumenti arretrati relativi a più anni, in quanto, ad esempio, la semplificazione delle procedure ha comportato una accelerazione dei pagamenti, si può assumere che il maggior ritardo nella erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l'assoggettamento delle stesse alla tassazione separata.
Individuare un arco temporale oltre il quale si possa sempre e comunque escludere la sussistenza di un “fisiologico ritardo” non sembra possibile; la valutazione, pertanto, dovrà essere operata caso per caso.
Daniele Conforti Consulente del Lavoro Data 12/02/2018
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