Rilevazione della popolazione risultante dall'ultimo censimento
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUna cittadina emigrata in altro Comune da qualche anno chiede se sia possibile ottenere la residenza temporanea presso questo Comune per procedere alle pubblicazioni di matrimonio in questo ente.
La risposta al quesito è categoricamente negativa, per diversi ordini di motivi.
Anzitutto si sottolinea che il concetto di “residenza temporanea” è una contraddizione in termini!
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, come chiaramente disposto dall’art. 43 cod. civ.; la dimora abituale è, dunque, una condizione assolutamente diversa dalla condizione di chi, per motivi di salute, di lavoro, di studio ecc. si trova a dimorare temporaneamente in un comune diverso da quello di residenza/dimora abituale.
Il registro (o schedario) della popolazione temporanea è stato, invece, previsto normativamente proprio per registrare le condizioni di dimora temporanea, ossia le situazioni di coloro che dimorano temporaneamente in un comune, ma non vi hanno ancora stabilito la dimora abituale (art. 8 L. n. 1228/1954 – “In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea. La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza” Art. 32 d.P.R. n. 223/1989 – “Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. … omissis …).
In sostanza, lo schedario della popolazione temporanea, lungi dall’essere un istituto giuridico da utilizzare per le esigenze o richieste più disparate dei cittadini (come nel caso di specie) è uno strumento per l’ufficiale di anagrafe utile per monitorare i movimenti della popolazione al fine di garantire la regolare tenuta dell’anagrafe, compito prioritario assegnato all’ufficiale di anagrafe. Tuttavia, è fondamentale ribadire che l’iscrizione in tale schedario non è assolutamente equiparabile alla registrazione come popolazione residente, per tutti i motivi sopraesposti. Non è un caso che l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea escluda il rilascio di certificazioni anagrafiche (art. 32 comma 3 d.P.R. n. 223/1989).
Si ricorda, inoltre, che la competenza a procedere alle pubblicazioni di matrimonio, stabilita dall’art. 94 cod. civ. è fissata in capo all’ufficiale di stato civile del comune di residenza degli sposi (“La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi”).
In conclusione, anche se la persona in questione venisse iscritta (qualora ne ricorrano i presupposti di legge) nello schedario della popolazione temporanea, questo non sarebbe affatto sufficiente a radicare la competenza dell’ufficiale di stato civile ai fini delle pubblicazioni di matrimonio.
12 ottobre 2023 Liliana Palmieri
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