Elevazione del limite orario settimanale in contrattazione decentrata

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
13 Ottobre 2023

Alla luce di quanto prevede l'art. 7 comma 4 lett. r) del CCNL 2019-2021 f.l. sarebbe possibile stabilire in contrattazione decentrata l'elevazione per dodici mesi delle dodici ore settimanali di lavoro oltre le 36 ore contrattuali, in modo da consentire ai dipendenti interessati l'autorizzazione a svolgere attività extra orario per 12 ore settimanali per dodici mesi l'anno?

Risposta

Innanzitutto, l’art. 29, c. 2, CCNL 16 novembre 2022 dispone:

2. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 66 del 2003, la durata dell’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.”.

L’art. 7, c. 4, lett. r), CCNL 16 novembre 2022 demanda così alla contrattazione decentrata “(…) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; (…)”. 

Il senso della disciplina è che nella settimana lavorativa si possa superare il limite delle 48 ore settimanali purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nel periodo di riferimento.

L’ente dunque potrà individuare periodi annui in cui la media settimanale di lavoro si alza oltre le 36 (con un massimo di 48), ma nella consapevolezza che l’orario di lavoro è comunque di 36 ore settimanali (art. 29, c. 1) e che la retribuzione delle ore eccedenti le 36 settimanali è comunque finanziata dal fondo per lo straordinario.

Ad esempio, se un ente prevede che per il lavoratore X sia disposto un incremento dell’orario di lavoro da 36 a 48 ore settimanali, in previsione di un carico di lavoro eccezionale, e non è contemporaneamente previsto un successivo periodo per compensare le ore in più lavorate, la retribuzione eccedente le 36 sarà sempre a carico del lavoro straordinario.

Come ha infatti ricordato l’ARAN (Orientamento applicativo RAL-1870): “Il D.Lgs. n. 66/2003, ai fini della verifica e del rispetto delle prescrizioni legali e contrattuali in materia, ha introdotto la suddistinzione dell’orario di lavoro nelle due sole categorie dell’orario di lavoro ordinario e straordinario."

Nel caso dell’ente, il finanziamento dell’elevazione dell’orario medio settimanale per consentire a uno o più dipendenti di svolgere lavoro in eccedenza alle 36 ore settimanali incontra comunque il limite di disponibilità del fondo per il lavoro straordinario (oltre al limite individuale delle 180 ore, e fatta salva la possibilità di elevare il tetto annuo massimo per esigenze eccezionali, debitamente motivate e riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico).

12 ottobre 2023             Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6448, sintomo n. 6552

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