Competenza ad approvare la convenzione per condividere personale con altri enti

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
14 Ottobre 2023

La convenzione che disciplina l'utilizzo di un responsabile tecnico di un comune presso un altro comune nella forma del c.d. “scavalco condiviso” (ex art. 30, c. 2-sexies, D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 23, CCNL 2019-2021) viene approvata in Giunta Comunale, non serve il Consiglio?

Sono corretti i riferimenti normativi che ho citato?

Ci sono altri riferimenti normativi da considerare?

Risposta

La disciplina dello scavalco condiviso è contenuta nell’art. 23, CCNL 16 novembre 2022 che, in particolare, dispone:

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."

Ora, l’art. 42, c. 2, TUEL dispone:

“ 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti  atti fondamentali: (…)

c) convenzioni tra i comuni  e  quelle  tra  i  comuni  e  provincia, costituzione e modificazione di forme associative;”.

Ne  segue che solo il Consiglio comunale può approvare la convenzione in oggetto.

Una deliberazione di Giunta a proposito risulterebbe nulla per incompetenza assoluta.

Infine, relativamente ai riferimenti normativi, si specifica che rimane in vigore l’art. 1, c. 124, L. n. 145/2018, peraltro sovrapponibile alla più recente disposizione contrattuale:

124. Al fine di soddisfare la migliore  realizzazione  dei  servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione  delle  risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il  consenso  dei  lavoratori interessati, personale assegnato da altri  enti  cui  si  applica  il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e  per  una  parte  del  tempo  di  lavoro d'obbligo,  mediante  convenzione  e  previo  assenso  dell'ente   di appartenenza. La convenzione definisce,  tra  l'altro,  il  tempo  di lavoro  in  assegnazione,  nel  rispetto  del   vincolo   dell’orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri  aspetti  utili  per  regolare  il  corretto  utilizzo  del lavoratore. Si applicano, ove compatibili,  le  disposizioni  di  cui all'articolo 14 del contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004."

Si precisa anche che l’art. 30, c. 2-sexies, D.Lgs. n.165/2001 si riferisce in particolare al comando di personale.

12 ottobre 2023             Massimo Monteverdi

 

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