Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiLa convenzione che disciplina l'utilizzo di un responsabile tecnico di un comune presso un altro comune nella forma del c.d. “scavalco condiviso” (ex art. 30, c. 2-sexies, D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 23, CCNL 2019-2021) viene approvata in Giunta Comunale, non serve il Consiglio?
Sono corretti i riferimenti normativi che ho citato?
Ci sono altri riferimenti normativi da considerare?
La disciplina dello scavalco condiviso è contenuta nell’art. 23, CCNL 16 novembre 2022 che, in particolare, dispone:
“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."
Ora, l’art. 42, c. 2, TUEL dispone:
“ 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…)
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;”.
Ne segue che solo il Consiglio comunale può approvare la convenzione in oggetto.
Una deliberazione di Giunta a proposito risulterebbe nulla per incompetenza assoluta.
Infine, relativamente ai riferimenti normativi, si specifica che rimane in vigore l’art. 1, c. 124, L. n. 145/2018, peraltro sovrapponibile alla più recente disposizione contrattuale:
“124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004."
Si precisa anche che l’art. 30, c. 2-sexies, D.Lgs. n.165/2001 si riferisce in particolare al comando di personale.
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