Il servizio di refezione scolastica rientra nei servizi pubblici a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell’Interno di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze del 31 dicembre 1983. Ciò implica che non vi è, in capo all’ente locale, l’obbligo di istituire ed organizzare tale servizio. In altri termini, e con riferimento all’erogazione di tali categorie di servizi, l’ordinamento giuridico attribuisce agli enti locali una potestà pubblica discrezionale.
La discrezionalità si estende anche sulla misura della contribuzione di tale servizio. È facoltà dell’Ente quella di prevedere contributi diversificati in base alle condizioni economiche degli utenti, individuando le fasce reddituali e rimodulando le tariffe per definire condizioni agevolate di accesso al servizio.
La tariffa del servizio di mensa scolastica non costituisce il prezzo del servizio ma la misura della contribuzione dell’utente al costo complessivo sostenuto dal Comune.
Ciò detto, si può asserire che, in via generale, è legittima la scelta dell’Ente locale di prevedere un ulteriore costo agevolato, purché sia assicurato il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di copertura finanziaria. È bene quindi sincerarsi che sia rispettato il principio del pareggio di bilancio tra entrate finali e spese finali in via preventiva e che vi sia un risultato di competenza dell’esercizio non negativo.
In tal senso si esprime anche il d.lgs. 63/2017 che, dopo aver annoverato il servizio di refezione scolastica quale come servizio finalizzato a garantire il diritto allo studio, diritto costituzionalmente qualificato, prevede all’articolo 3 che lo stesso può essere erogato in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi, senza che vi siano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Da notare che, quanto detto, non trova applicazione per gli Enti locali strutturalmente deficitari assoggettati alla disciplina dei controlli centrali da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. In tali casi la discrezionalità dell’Ente subisce delle contrazioni in virtù di quanto disposto dall’articolo 242 del TUEL. In tale contesto il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale (tra cui anche quello inerente la refezione scolastica) deve essere coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%.
In conclusione l’Ente gode di una propria discrezionalità nel determinare agevolazioni, riduzioni tariffarie, rimodulazioni delle tariffe, purché ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio e salvo, per gli enti strutturalmente deficitari, il rispetto del tasso di copertura complessivo stabilito dalla legge.
Si ricorda che l’ampia discrezionalità non può prescindere da una congrua motivazione delle scelte gestionali che l’Ente intende perseguire. Per tale motivo ogni determinazione di costo agevolato va preventivamente motivata indicando le ragioni in fatto e in diritto che hanno portato l’Amministrazione a determinarsi in tal senso.
12 ottobre 2023 Mauro Tenca
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1576, sintomo n. 1655