Richiesta conformità due pratiche avvio affittacamere con atto CILA e SCIA ma senza segnalazione Certificata di Agibilità

Risposta di Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
14 Ottobre 2023

In due pratiche di avvio di affittacamere, nel modello della piattaforma impresainungiorno.gov.it, il dichiarante ha dichiarato: "Dichiaro che i locali sono agibili ai sensi dell'art. 25, c. 3 del D.P.R. 380/2001 con atto ___ ". L'atto richiamato è una CILA in un caso ed una SCIA in un altro, a cui non è seguita alcuna Segnalazione Certificata di Agibilità. Posso mandare una richiesta di conformità o devo respingere subito la pratica? Si tratta di dichiarazioni mendaci (art. 21 L. 241/1990)?

Risposta

Si deve premettere che l’Articolo 25 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 rubricato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” è stato abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. j), del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. L’agibilità urbanistico - edilizia è disciplinata dal più volte modificato Articolo 24 del suddetto Decreto Legislativo, che prevede la presentazione di una SCIA di agibilità.

Occorre preliminarmente verificare con i competenti Uffici Tecnici lo stato dei procedimenti citati (nel quesito non è specificato dettagliatamente di che tipo di CILA e di SCIA si tratti). Nel caso della CILA, se è scaduto il termine per la presentazione della comunicazione di fine lavori, salvo il caso si tratti di CILA a sanatoria, la dichiarazione di agibilità non può considerarsi regolare e veritiera. Se è scaduto il termine per la presentazione della SCIA di agibilità, la SCIA già presentata (per le opere previste dagli Articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001 o per cambio di destinazione d’uso) deve ritenersi decaduta e non più efficace e, conseguentemente, la dichiarazione circa l’agibilità dei locali oggetto dell’attività ricettiva deve considerarsi mendace ai sensi dell’Art. 21 della Legge 241/1990. Fatti salvi i necessari accertamenti, nel caso di avvenuto inizio dell’attività ricettiva, sia nel caso della pratica corredata dalla CILA con procedimento non completato, sia nel caso della SCIA non seguita dalla SCIA di agibilità, dovrà essere adottato un provvedimento di sospensione dell’attività, efficace sino a quando non verranno regolarizzate le pratiche urbanistico edilizie e ripresentate le SCIA per l’esercizio dell’attività ricettiva. Per l’ipotesi di reato di cui all’Articolo 483 del codice penale dovrà essere inviata apposita segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente. E’ fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa urbanistico - edilizia e dall’Articolo 31, comma 1, della Legge Regionale Lazio n. 13/2007.

13 ottobre 2023            Ambrogio Fichera

 

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