L’art. 36, c. 1, CCNL 16.11.2022 dispone:
“1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.”
Il ricovero ospedaliero è considerato assenza per malattia, come ha ricordato ARAN nell’orientamento applicativo RAL-515: “I giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital devono essere conteggiati come assenze per malattia”.
Come inoltre chiarito dalla stessa ARAN: “Ai fini del computo del periodo di comporto, (…) si assume, convenzionalmente, che un mese corrisponde a 30 giorni.”
Diciotto mesi sono, perciò, pari a 540 giorni di assenza per malattia.
Nel caso illustrato nel quesito, alla data del 9 ottobre 2023, le assenze cumulate a partire dal 10 ottobre 2020 (data di riferimento per il compimento odierno del triennio) sono pari a 232 giorni (corrispondenti a 7,73 mesi).
Nel quesito non è specificato, ma è necessario ricordare che se tra le assenze cumulate ve ne sono alcune riferite a malattia da Covid-19, esse non vanno comprese nel computo del periodo di comporto, come ha ribadito il Dipartimento della Funzione Pubblica:
“la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente in quanto non abrogata o modificata dal decreto legge n. 24/2022, né da altre fonti normative”. Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia (…) non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.
13 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6458, sintomo n. 6562