Determinazione dell’indennità di scavalco al segretario comunale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
17 Ottobre 2023

Ho liquidato l'indennità di reggenza a scavalco ad un segretario comunale prendendo a base di calcolo le voci della retribuzione previste dall'art. 37, c. 1 dalla lett. a) alla lettera e) del CCNL del 16.05.2001 per 12 mensilità e senza considerare la maggiorazione della retribuzione di posizione né il galleggiamento. Il Segretario ha contestato il mio calcolo e sostiene che nella base di calcolo rientra anche la 13^, la maggiorazione retribuzione di posizione ed il galleggiamento. Chi ha ragione?

Risposta

In relazione alle specifiche voci indicate nel quesito (e posto che la base di calcolo è rappresentata dall’art. 37, comma 1, lettere da a) a e) del CCNL 16 maggio 2001), si ritiene che:

a) la tredicesima mensilità non debba essere considerata, in quanto voce retributiva a sé (si veda l’art. 37, c. 2, CCNL 16.5.2001 e l’art. 105, c. 2, CCNL 17 dicembre 2020);

b) la maggiorazione della retribuzione di posizione non debba essere considerata, come ribadito dalla stessa Agenzia dei Segretari in una nota nella quale si ricorda che la maggiorazione in oggetto non è compresa nell’elenco di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) a e) del CCNL 16 maggio 2001, essendo disciplinata da altro articolo del contratto nazionale.

Tuttavia, per quanto riguarda la maggiorazione della retribuzione di posizione, si deve considerare che l’ARAN sostiene (in un parere nel quale si chiarisce quale sia la base di calcolo del galleggiamento):

Gli enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione, ma se la attribuiscono essa non può essere considerata una voce distinta dalla retribuzione di posizione”.

Si tratta di valutare se sia più autorevole sul punto l’Agenzia Segretari oppure l’ARAN.

c) l’indennità di galleggiamento non debba essere considerata, poiché disciplinata da una norma specifica del contratto collettivo diversa da quella dell'art. 37, comma 1, lettere da a) a e).

Anche qui, peraltro, andrebbe considerato che l’art. 41, c. 5, CCNL 16.5.2001 dispone: 

5. Gli enti assicurano, altresì, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”.

Ciò farebbe supporre che il galleggiamento sia parte integrante della retribuzione di posizione.

In linea di principio, dunque, l’ente ha agito correttamente rispettando la lettera del contratto del 2001, considerando anche l'assenza di interpretazioni specifiche sui punti sollevati.

Effettivamente, in relazione alla maggiorazione e al galleggiamento, qualche dubbio rimane.

Per dirimere la questione, sarebbe opportuna una pronuncia specifica dell’ARAN, anche a seguito di apposito quesito da parte dell’ente locale.

13 ottobre 2023             Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6461, sintomo n. 6565

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