Certificato di residenza richiesto dal cittadino, da presentare al Sindacato, e soggezione al pagamento dell'imposta di bollo
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiDue minori risultano collocati (non affidati) con disposizione dell'A.G. presso l'abitazione di uno zio, residente in altro Comune.
La capacità genitoriale non è sospesa e la mamma è contraria alla variazione di residenza dei figli.
Si chiede se si possa variare la residenza ed iscrivere i minori presso l’abitazione dello zio in base al decreto del Giudice, se si debba effettuare una segnalazione ai sensi dell'art. 16 c. 1 del D.P.R. 30/5/89 n. 223 al Comune dove dimorano effettivamente gli stessi o se senza l'assenso della madre non sia possibile mutare la residenza.
In linea generale una questione molto rilevante nei procedimenti anagrafici relativi ai minori riguarda i soggetti legittimati a rendere le dichiarazioni anagrafiche in nome e per conto di coloro che, proprio per la minore età, pur avendo capacità giuridica e dunque essendo soggetti di diritto, non hanno tuttavia la capacità di agire, che come stabilito dall’articolo 2 del Codice Civile si acquista al compimento del diciottesimo anno d’età.
Quindi tenendo in considerazione questo principio fondamentale, il legislatore anagrafico ha dettato regole ben precise per individuare i soggetti che sono legittimati a rendere dichiarazioni anagrafiche.
La norma di riferimento è l’articolo 6 comma 1 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, che, molto chiaramente, dispone “Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.”
Nelle Avvertenze sulla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al punto 5 (pagina 41-42 della Circolare ISTAT Metodi e Norme n. 29-1992) viene indicato "L’obbligo di chiedere l’iscrizione per sé e per le persone su cui si esercita la potestà o la tutela grava normalmente su chi la esercita ma deve essere interpretato alla luce del principio che regola il nostro sistema anagrafico, ossia la res facti. Qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica può essere fatta da un componente della famiglia presso cui il minore va a convivere. L’iscrizione può essere eseguita anche senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. È indispensabile invece comunicare ai genitori l’avvio del procedimento in modo tale che questi, se del caso, adottino i provvedimenti opportuni".
Il Ministero dell’Interno, nella Circolare del 14 settembre 1991 n. 21, ci ricorda che «la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche. Pertanto la mera dichiarazione resa da un soggetto all’ufficiale dell’anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l’iscrizione nell’anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione».
Questo significa chiaramente (principio consolidato e non contestabile!) che il diritto all'iscrizione anagrafica non dipende dalla volontà o dall'assenso di un genitore e, addirittura, nemmeno di entrambi; bensì dipende dalla effettiva dimora abituale, salvo diversa specifica disposizione dell’autorità giudiziaria.
Tanto premesso, nella fattispecie, visto che alla madre non è stata revocata la responsabilità genitoriale si ritiene prioritaria la lettura del decreto del tribunale.
Nel caso in cui il giudice abbia effettivamente previsto la possibilità di provvedere alla mutazione di residenza dei minori presso l’abitazione dello zio, bisognerà semplicemente attenersi a quanto disposto, e inviare idonea segnalazione ex. articolo 16 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all’ufficiale d’anagrafe dell’altro comune.
In ogni caso, si ritiene opportuno rapportarsi con i Servizi sociali per la migliore definizione della questione e per capire quanto temporanea o provvisoria sia la situazione descritta.
16 Ottobre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2959, sintomo n. 2991
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: