Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL'assegno ad personam previsto dall'art.29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004, per un importo di € 4,61, di cui beneficia un dipendente di categoria B3 - B7 deve essere mantenuto da tale dipendente nel momento in cui lo stesso passa dalla categoria B3 - B7 alla categoria C1, con decorrenza 01/10/23, (profilo professionale di istruttore amministrativo-Area degli istruttori) poiché vincitore di progressione verticale tra le aree ex art. 52, c. 1-bis D.LGS 165/2001 e art 13 c- 6-8 CCNL 16.11.2022?
L’art. 29, c. 4, CCNL 22.1.2004 dispone: “4. I più elevati importi di indennità integrativa speciale attualmente in godimento da parte del personale delle categorie B e D, rispetto all'importo conglobato nello stipendio, sono conservati come assegno personale non riassorbibile ed utile ai fini del trattamento di pensione e di fine servizio. Gli stessi importi sono ricompresi nella nozione del trattamento economico di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), del CCNL del 14.9.2000."
Mentre l’art. 15, c. 3, CCNL 16.11.2022 dispone: “3. Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa area.”
Si tratta di due differenti discipline.
La seconda riguarda la differenza tra tabellari iniziali, mentre l’assegno ad personam di € 4,61 rimane in godimento al dipendente.
Si veda anche l’art. 74, c. 2, CCNL 16.11.2022 che dispone:
“2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare;
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art. 29, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree).”
Tale assegno, dunque, non sarà riassorbito dalla progressione tra le aree e sarà mantenuto dal dipendente interessato come trattamento economico acquisito.
16 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6473, sintomo n. 6577
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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