Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl vice sindaco ha un contratto di lavoro a tempo determinato e part-time, non può chiedere aspettativa nel suo lavoro. È corretto corrispondere un'indennità di funzione per intero? da quanto ho visto nel parere del ministero dell'Interno di agosto 2022 pare di no. Noi ci troviamo nella situazione in cui l'amministratore ha iniziato a lavorare dopo l'inizio del mandato e non ha comunicato ufficialmente nulla. Come risulta corretto operare?
Posto che l’ente deve chiedere all’amministratore in oggetto il rilascio della dichiarazione del suo status lavorativo/non lavorativo, si rileva che il Ministero dell’Interno ha ribadito più volte che “l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa.” (si veda ad esempio parere in data 3 settembre 2021).
Inoltre, nello stesso parere, il Ministero ricorda che:
“Tale interpretazione ha trovato conferma in alcune pronunce della Corte dei Conti, la quale ha chiarito che: “Nel caso in cui (…) il dipendente non goda, a priori, della possibilità di opzione, e ciò non per volontà sua o di altri soggetti dell’ordinamento ma per decisione dello stesso legislatore, deve ritenersi che non possa neppure farsi applicazione, nei suoi confronti, della norma che prevede il dimezzamento dell’indennità di carica previsto solo per coloro che abbiano scelto (e non che gli sia stato imposto legislativamente) di non avvalersi della possibilità di essere collocati in aspettativa” (cfr. Corte dei Conti, Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, deliberazione 26/2013/SS.RR./PAR; condivide l'assunto, in linea generale, anche Corte dei Conti, Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR cit.).”
Inoltre, “L’art. 81 TUEL afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato) (…). Ne consegue che, ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione, è indifferente la natura (...) del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l’amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta” (cfr. Corte dei Conti, Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR cit., nonché Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 109/2018/PAR).”
Il Ministero giunge così alla conclusione che “debba trovare applicazione il dimezzamento dell'indennità di carica di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, nel caso in cui l'aspettativa non retribuita sia normativamente consentita e ciò nonostante l'amministratore locale decida di non farne richiesta.”
Non solo, “Sulla fattispecie, che contempla un rapporto di lavoro a tempo determinato, la Corte dei Conti ha tuttavia recentemente osservato che “considerato che la struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato, connotato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa […] non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale” (Corte dei Conti, Sezione di controllo della Sardegna, deliberazione n. 8 del 12 febbraio 2020)."
Poiché nel caso in oggetto si ricade proprio nella fattispecie descritta dal Ministero, all’amministratore in oggetto, per la durata del contratto di lavoro a tempo determinato, spetta l’indennità di funzione nella misura del 50%.
17 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6474, sintomo n. 6578
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
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