Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL'Ente per un certo periodo ha ricoperto il ruolo di capofila per una convenzione di segreteria comunale scaduta da un anno. In quell'occasione le condizioni facevano sì che il segretario comunale avesse diritto al galleggiamento. Il segretario comunale a suo tempo non ha fatto alcuna richiesta e l'Ente capofila non ha fatto nulla. Si chiede se il galleggiamento era dovuto comunque per contratto anche in assenza di formale richiesta e se dobbiamo provvedere ora per allora.
L’indennità di galleggiamento è disciplinata dall’art. 41, c. 5, CCNL 16.5.2001 che dispone:
“5. Gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.”
L’attribuzione del galleggiamento deve essere perciò assicurata dall’ente, a meno che non vi siano risorse disponibili a coprirne gli oneri e considerando che, “nel rispetto della capacità di spesa”, essa deve essere conteggiata ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 23, c. 2, D.lgs. n. 75/2017.
Il segretario in oggetto ha pertanto diritto al riconoscimento delle somme non erogate a tale titolo per il periodo in cui le condizioni contrattuali erano verificate.
17 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6475, sintomo n. 6579
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34211
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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