Ente privo di fondo per lo straordinario, banca delle ore e limite individuale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
20 Ottobre 2023

Negli Enti privi di risorse destinate al lavoro straordinario (sin dal 1999) l'istituto della Banca delle ore (art. 33) ed il limite individuale annuo di cui all'art. 7 comma 4 lett. o) del CCNL 16.11.2022 sono ugualmente attivabili e contrattabili?

Risposta

La disciplina del lavoro straordinario, come previsto dall’art. 32, CCNL 16.11.2022, prevede in particolare che:

7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

Ciò significa che solo a seguito di richiesta del dipendente, le ore non debbano essere retribuite ma compensate.

Ne segue che in assenza di fondo a ciò specificamente destinato, il lavoro straordinario non possa essere autorizzato se non nelle situazioni eccezionali disciplinate dall'art. 39, CCNL 14.9.2000:

"1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.”

I due limiti citati sono concomitanti:

- il primo è di natura quantitativa, stabilito in 180 ore annue per ciascun dipendente, ai sensi dell’art. 14, c. 4, CCNL 1° aprile 1999;

- il secondo è di natura finanziaria, fissato dall’art.14, c. 1, CCNL 1° aprile 1999, il quale stabilisce che le risorse complessive destinate al finanziamento del lavoro straordinario non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998 (con l’ulteriore riduzione una tantum del 3% disposta dal comma 4 per il 1999).

Pertanto, nei casi di consultazioni elettorali ed eventi straordinari, se il finanziamento è assicurato da una fonte esterna, il problema dell’autorizzazione allo straordinario non si pone: i dipendenti saranno regolarmente autorizzati, percepiranno il relativo compenso e, se vorranno, potranno chiedere in alternativa la compensazione delle ore lavorate.

Se tale finanziamento esterno non è previsto, poiché lo straordinario per tali eventi non concorre ai limiti citati, l’ente potrà/dovrà trovare innanzitutto le risorse per finanziare le ore da autorizzare a tali fini e a quel punto potrà applicare l’istituto della banca delle ore.

Il limite massimo individuale di cui all’art. 14, c. 4, CCNL del 1.4.1999 potrà poi essere elevato in contrattazione decentrata solo per “un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico”, e, in ogni caso, sempre nei limiti e per gli utilizzi eccezionali sopra indicati (dunque non per il lavoro straordinario che esula dagli eventi elettorali ed eccezionali indicati dal CCNL).

17 ottobre 2023             Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6480, sintomo n. 6584

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