Iscrizione per nascita e comunicazioni successive alla formazione o trascrizione dell’atto di nascita

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
20 Ottobre 2023

Si chiede quali comunicazioni debbano essere inviate in seguito all’inserimento di un atto di nascita.

Risposta

L’iscrizione anagrafica “per nascita” è disciplinata in maniera molto precisa dall’articolo 7, comma 1, lettera a) del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che distingue le diverse condizioni possibili in cui può trovarsi il neonato.

L’iscrizione per nascita deve essere effettuata sempre con decorrenza dalla nascita, anche nel caso in cui si tratti di nascita occasionale all’estero da genitori iscritti nell’anagrafe della popolazione residente.

In particolare, possono aversi i seguenti casi:

a) nascita in Italia da genitori iscritti in APR: l’iscrizione per nascita avviene a seguito di formazione dell’atto di nascita, sulla base della comunicazione dello stato civile (indistintamente per italiani, comunitari e stranieri);

b) nascita occasionale all’estero da genitori iscritti in APR (entro un anno dalla nascita).

Per quest’ultimo caso occorre distinguere due ipotesi:

- se i genitori sono cittadini italiani (o almeno uno di essi è italiano): l’iscrizione in APR viene effettuata a seguito di trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero (esibito in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione);

- se i genitori non sono cittadini italiani: l’iscrizione viene effettuata previa esibizione all’ufficiale d’anagrafe dell’atto di nascita formato all’estero (in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione).

Per quanto riguarda l’ipotesi del figlio nato da genitori ignoti o che non abbiano potuto o voluto riconoscere il figlio, le disposizioni normative applicabili a tale fattispecie, a partire dall’articolo 7 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, nonostante prevedano vari criteri atti a garantire l’individuazione del comune competente alla iscrizione anagrafica del nato, si limitano a precisare, in maniera abbastanza scarna, che l’iscrizione deve essere effettuata nell’anagrafe in cui è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato, non aggiungendo altre indicazioni.

Una volta che l’Ufficiale dello stato civile ha provveduto alla formazione o trascrizione dell’atto di nascita, provvederà ad inoltrare all’Ufficiale d’anagrafe del modello ISTAT AP/1 per la conseguente iscrizione anagrafica che avrà sempre decorrenza dall’evento, indipendentemente della data in cui sarà definita la registrazione.

Qualora l’atto di nascita sia formato nella parte I – Serie A l’ufficiale dello stato civile comunicherà l’avvenuta formazione dell’atto di nascita all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita per formazione di apposito indice.

Se la dichiarazione di nascita è invece resa al direttore sanitario l’ufficiale dello stato civile lo trascriverà nella parte II – Serie B ne darà conoscenza all’ufficio di stato civile Comune evento, se diverso da Comune trascrizione, per formazione di apposito indice e al direttore sanitario per avvenuta trascrizione.

Come previsto dall’articolo 17 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, l’ufficiale d’anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile.

Oggi questo scambio di comunicazioni tra ufficio stato civile ed ufficio anagrafe avviene tramite l’utilizzo di appositi software che abbreviano tempi ed evitano inutili e ripetitivi adempimenti.

Solitamente si procede all’iscrizione con un semplice “Invio”.

L’ufficiale d’anagrafe, ricevuta la comunicazione dell’avvenuta formazione dell’atto di nascita da parte dell’ufficiale dello stato civile, provvede all’iscrizione “per nascita” entro il termine stabilito dall’articolo 12 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Non verrà più compilato il modello ISTAT P4, con l’iscrizione in ANPR vi è la contemporanea comunicazione all’Agenzia delle entrate al fine dell’attribuzione del codice fiscale, alla locale Azienda USL secondo quanto previsto dalle consuetudini locali.

Se il neonato è figlio di genitori entrambi stranieri l’ufficiale dello stato civile comunicherà l’avvenuta nascita al consolato straniero in Italia secondo quanto previsto da accordi bilaterali o internazionali, quali ad esempio:

  • Istanbul, 4 settembre 1958: Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna;
  • Santiago, 22 marzo 1892: Cile;
  • Berna, 16 novembre 1966: Svizzera;
  • Roma, 9 dicembre 1987: Argentina;
  • Roma, 31 marzo 1939: San Marino;
  • Budapest, 26 maggio 1977: Ungheria;
  • Praga, 6 dicembre 1985: Repubblica Ceca e Slovacchia;
  • Roma, 26 febbraio-14 settembre 1904: Svezia;
  • Roma, 3 dicembre 1960: Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Serbia e Slovenia;
  • Hanoi, 13 giugno 2003: Vietnam;
  • Guatemala, 16 febbraio 1889: Guatemala;
  • Lima, 4 dicembre 1889: Perù.

18 Ottobre 2023            Andrea Dallatomasina

 

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