Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiPer i locali di civile abitazione costruiti successivamente all'entrata in vigore del DM 5/7/1975 è obbligatoria la presenza di un locale soggiorno distinto e separato dalle camere da letto? Per le case di civile abitazione costruite prima dell'entrata in vigore del D.M.5/7/1975 tale locale é necessario o tali abitazioni possono non avere anche il soggiorno?
In merito al primo quesito, per quanto concerne i locali di civile abitazione costruiti dopo l’entrata in vigore del DM 5/7/1975, si ritiene che sia obbligatorio il soggiorno distinto dalle camere da letto. Tale conclusione si ricava dall’art. 2, ove non solo si prevede la necessità di un locale di soggiorno di almeno 14 mq., ma si distingue il locale soggiorno dalle stanze da letto e dalla cucina, chiarendo che ciascuno di detti locali deve avere una finestra apribile.
In merito al secondo quesito, è necessario precisare che la giurisprudenza ritiene non applicabile il DM 5/7/1975 agli immobili costruiti precedentemente la data di entrata in vigore del suddetto DM: in tal senso si è espresso il TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 16 aprile 2021, n. 411, che ha affermato che “l’applicabilità del DM del 1975 anche agli immobili costruiti in epoca antecedente all’entrata in vigore di detto decreto […] non sia conforme all’attuale dettato normativo”.
Detta inapplicabilità è confermata dall’art. 10 della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) che al comma 2 del suddetto art. 10 recita: " 2. Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.".
Conseguentemente, non è necessario avere il soggiorno in tali tipologie di edifici. Si segnala, peraltro, che nelle istruzioni ministeriali 20 giugno 1986, sostitute dal DM del 1975, non è presente il termine “soggiorno”.
18 ottobre 2023 Mario Petrulli
Per i clienti Halley: ricorrente QU n. 293, sintomo n. 301
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Corte di cassazione, ordinanza n. 6532/2025
TAR Sicilia, Catania, Sezione I – Sentenza 31 marzo 2025, n. 1061
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: