INPS – Circolare 13 febbraio 2018, n. 28

Servizi Comunali Collocamento a riposo

15 Febbraio 2018

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) – Istruzioni applicative

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Coordinamento Generale Legale

Roma, 13/02/2018

Circolare n. 28

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici


e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

 

OGGETTO:

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 e 193, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) come modificato dall’articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

 

SOMMARIO:

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in possesso dei prescritti requisiti, possono chiedere all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) da restituire in venti anni mediante trattenute mensili su pensione.

 

 

Premessa

1. Soggetti destinatari

1.1 Requisito anagrafico

1.2 Requisito contributivo

1.3 Requisito di importo di pensione

2. Importo minimo e massimo di APE ottenibile

3. Domanda di certificazione del diritto all’APE

4. Domanda di APE

5. Finanziamento supplementare

6. Domanda di pensione di vecchiaia

7. Decorrenza ed erogazione dell’APE

8. Sospensione ed interruzione dell’APE

9. Recupero del finanziamento con trattenute su pensione

9.1 Incapienza della pensione mensile

9.2 Estinzione anticipata del finanziamento

10. Fondo di garanzia per l’accesso all’APE

11. Surroga del fondo di garanzia

11.1 Inefficacia della garanzia

11.2 Operatività della garanzia dello Stato

12. Regime fiscale

13. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, spettanti ai dipendenti pubblici titolari di APE

14. Incremento del montante contributivo individuale

14.1 Istruzioni operative

14.2 Effetti sul trattamento pensionistico

15. Monitoraggio dello stato di attuazione dell’APE

 

Premessa

 

L’articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Allegato 1),ha istituito, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE).

 

L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta per il tramite dell’INPS, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

 

Ai sensi del comma 175, dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150 (Allegato 2, di seguito denominato “decreto”), entrato in vigore il 18 ottobre 2017 (giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 243), ha disciplinato le modalità di accesso all’APE nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato.

 

Come previsto dall’articolo 11 del decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali hanno stipulato gli accordi quadro con l’associazione bancaria italiana (ABI) e con l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie (ANIA) per definire le modalità, i termini e le condizioni attuative delle citate disposizioni in materia di APE.

 

Con la presente circolare, visto il nulla osta espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 946 del 6 febbraio 2018, si forniscono le istruzioni applicative delle disposizioni di cui sopra.

 

1. Destinatari

 

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 possono ottenere l’APE, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

 

a)   età minima di sessantatré anni, alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;

b)   età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011 per la pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla prima data utile di presentazione della domanda di APE;

c)   età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui alla precedente lettera b) non prima di sei mesi precedenti alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;

d)   anzianità contributiva non inferiore a venti anni, di cui all’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, utile per conseguire la pensione di vecchiaia a carico di una delle forme assicurative sopra indicate, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;

e)   per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;

f)    importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE.

 

Non possono ottenere l’anticipo finanziario i soggetti:

 

- titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di una delle forme assicurative sopra indicate alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, nonché alla data della domanda di accesso all’APE;

- per i quali sono previsti requisiti per la pensione di vecchiaia diversi da quelli indicati dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011;

- in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE, ovvero alla data della domanda di APE presentata successivamente a quella indicata nella certificazione.

 

I soggetti in possesso della certificazione del diritto a pensione in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardati) possono ottenere l’anticipo finanziario a condizione che, prima della presentazione della domanda di APE, abbiano rinunciato alla predetta certificazione.

 

I soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo possono ottenere l’anticipo finanziario a condizione che alla data del 31 dicembre 2011 non abbiano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia in base alle disposizioni vigenti alla predetta data o i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione.

 

L’APE è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con la percezione di qualsiasi prestazione a sostegno del reddito.

 

L’APE è compatibile con la percezione della c.d. APE SOCIALE di cui all’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e all’articolo 1 della legge n. 205 del 2017.

 

1.1 Requisito anagrafico

 

Il soggetto interessato deve avere conseguito, alla prima data utile di presentazione della domanda di APE, un’età che consenta di maturare il requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011 entro tre anni e sette mesi e - tenuto conto della durata minima semestrale dell’APE - non prima di sei mesi, successivi alla predetta data.

 

Ai fini del perfezionamento del predetto requisito anagrafico occorre tener conto sia degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dalla normativa vigente alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE – attualmente pari a sette mesi per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, incrementati di ulteriori cinque mesi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dei decreti ministeriali 6 dicembre 2011, 16 dicembre 2014 e 5 dicembre 2017- sia di quanto disposto dall’articolo 24, comma 9, della legge n. 214 del 2011, ai sensi del quale per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dall'anno 2021 l’età minima di accesso alla pensione non può essere inferiore a sessantasette anni.

 

Pertanto, l’accertamento del requisito anagrafico di cui al presente punto è effettuato al momento della certificazione del diritto all’APE, in base alla seguente tabella, anche in via prospettica tenendo conto dell’ambito temporale di applicazione della norma.

 

 

 

 

 

 

PERIODO

REQUISITO ANAGRAFICO PRESCRITTO IN CIASCUNA FORMA ASSICURATIVA

 

FPLD e forme sostitutive dell’AGO

Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Forme esclusive dell’AGO

donne

uomini

donne

uomini

donne/uomini

 

 

dal 1° gennaio 2016

al 31 dicembre 2017

 

 

65 anni e 7 mesi

 

66 anni e

7 mesi

 

66 anni e

1 mese

 

66 anni e

7 mesi

 

66 anni e

7 mesi

 

dal 1° gennaio 2018

al 31 dicembre 2018

 

 

66 anni e 7 mesi

 

dal 1° gennaio 2019

 

 

67 anni

 

 

Ai fini della verifica della sussistenza del requisito anagrafico non rilevano gli anticipi dell’età pensionabile previsti dalle disposizioni di legge (es. articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992; articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 etc.).

 

 

 

1.2 Requisito contributivo

 

Alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE il soggetto interessato deve avere almeno venti anni di contribuzione utile per conseguire la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 a carico di una delle forme assicurative indicate al punto 1.1 secondo le disposizioni in esse vigenti.

 

Ai fini del perfezionamento del predetto requisito contributivo:

 

-      si tiene conto di tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato nella forma assicurativa;

-      non si tiene conto delle maggiorazioni e/o rivalutazioni dei periodi assicurativi riconosciuti dalla legge al momento del pensionamento (es. articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992; articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, etc.);

-      non trovano applicazione le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia, stante la non valutabilità di quest’ultimi ai fini sia della verifica dell’importo massimo di APE ottenibile sia della restituzione dell’anticipo finanziario;

-      rilevano i periodi contributivi oggetto di ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della legge 5 marzo 1990, n. 45 o di trasferimento oneroso delle posizioni assicurative ai sensi della legge 30 luglio 2010, n. 122 per i quali, alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE, sia stato perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto;

-      i periodi contributivi oggetto di riscatto sono valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere effettivamente versato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE. Pertanto, nelle ipotesi di pagamento rateale, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato ai fini del diritto all’APE, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione entro la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.

 

Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 occorre inoltre verificare che l’importo di pensione maturato alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (AS è pari a € 448,07 per l’anno 2017). Per i predetti soggetti restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, lettere a) e b), della legge n. 335 del 1995 in materia di accrediti figurativi.

 

1.3 Requisito di importo di pensione

 

Alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE occorre che il soggetto interessato abbia maturato un importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria (il trattamento minimo è pari a € 501,89 per l’anno 2017).

 

La verifica dell’importo di pensione, al lordo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è effettuata in base:

 

a)   alle disposizioni vigenti nella forma assicurativa in cui il soggetto interessato ha perfezionato il requisito contributivo ovvero, in caso di maturazione del requisito in più forme assicurative, in quella indicata dall’interessato;

b)   alla contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata nella forma assicurativa di cui alla lettera a) alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;

c)   al montante contributivo maturato nella gestione di cui alla precedente lettera a) alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;

d)   alla retribuzione/reddito percepiti nel periodo di riferimento precedente la data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE;

e)   ai coefficienti di trasformazione vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE e relativi all’età posseduta dal soggetto interessato alla prima data utile di presentazione della domanda di APE, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, ovvero all’età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

 

Con riferimento ai soggetti di cui al punto 1 della presente circolare che hanno esercitato la facoltà di opzione, il calcolo della pensione è effettuato secondo il sistema contributivo ed in base ai coefficienti di trasformazione vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE e relativi all’età posseduta dal soggetto interessato alla prima data utile di presentazione della domanda di APE. Resta ferma la possibilità di rinuncia all’opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, solo nel caso in cui la stessa non abbia prodotto effetti (es. superamento del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995).

 

Il calcolo dell’importo della pensione è effettuato sulla base degli elementi presenti negli archivi alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.

 

2. Importo minimo e massimo di APE ottenibile

 

L’importo minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile, comunicato all’interessato con le modalità di cui al successivo punto 3, è determinato in base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto.

 

L'importo minimo è pari a 150 euro. L’importo massimo è determinato in base all’ammontare mensile di pensione maturato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE, nonché alla durata del periodo di erogazione dell’APE - corrispondente al periodo intercorrente tra la prima data utile di presentazione della domanda di APE e la data di perfezionamento del requisito anagrafico di cui al punto 1.1 - nonché alle ulteriori condizioni che concorrono alla determinazione del finanziamento.

 

In particolare, l’importo massimo deve garantire che l’importo mensile di pensione, al lordo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, risulti pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.

 

Inoltre, l’importo massimo non può superare rispettivamente:

 

  a)  il  75  per  cento   dell'importo   mensile   del   trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è  superiore  a 36 mesi;

  b)  l'80   per   cento   dell'importo   mensile   del   trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi;

  c)  l'85   per   cento   dell'importo   mensile   del   trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compresa tra 12 e 24 mesi;

  d)  il  90  per  cento   dell'importo   mensile   del   trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.

 

Alla data di presentazione della domanda di APE, l’importo massimo deve essere tale da determinare una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali  rate  per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata del periodo di erogazione  dell'APE,  non  risulti  superiore  al   trenta   per   cento dell'importo mensile  del  trattamento  pensionistico,  al  netto  di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni  divorzili, di  mantenimento  dei  figli  e  di  assegni  stabiliti  in  sede  di separazione tra i coniugi, indicati dal richiedente nella domanda di APE.

 

Al fine di determinare l’importo massimo in base ai criteri indicati nei precedenti due capoversi, l'importo mensile del trattamento pensionistico è considerato al netto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche dovuta  per  il  solo  reddito  da  pensione,  inclusa  l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni di  imposta  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’APE.

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