Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente precedentemente assunto in cat. B1, oggi area operatori esperti, essendo in possesso della specifica qualificazione, con il suo consenso è stato impiegato come conduttore di macchine operatrici complesse. Oggi non intende più rendersi disponibile a guidare tali mezzi (patente diversa dalla B). L'ente, visto il pregresso utilizzo e disponibilità, è nella condizione di imporre la guida ed il cambio profilo professionale, stante che nel suo contratto non è indicata nessuna qualificazione?
Le mansioni della categoria di appartenenza sono esigibili, come disposto dall’art. 52, c. 1, D.lgs. n. 165/2001:
“1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento”.
La declaratoria dell’Area operatori esperti prevede:
“Esemplificazione dei profili:
Collaboratore amministrativo, tecnico manutentivo, conduttore di macchine operatrici complesse, operatore socio assistenziale, operatore socio sanitario, collaboratore servizi di supporto e/o sorveglianza.”
L’ente avrebbe dovuto in sede di rideterminazione dei profili professionali (dopo il 1° aprile 2023) assegnare al dipendente in oggetto il relativo profilo.
In ogni caso, la declaratoria di area è sufficientemente chiara per consentire al datore di lavoro di aggiungere al profilo del dipendente le mansioni di conducente macchine complesse.
La giurisprudenza non si discosta da questa interpretazione.
Ad esempio, Sent. TAR Abruzzo 16 gennaio 2013:
“Se è vero che ai sensi dell'art. 56 D.lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 52 D.lgs. n. 165 del 2001), il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive, o, ancora, alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, tale equivalenza non può discendere se non dalla "classificazione del personale", nella specie operata dal CCNL Comparto Autonomie locali che all'art. 3 rinvia alle declaratorie di cui all'allegato A”, fatta salva l’ipotesi in cui gli enti, “in caso di identificazione di profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi li collocano nelle corrispondenti categorie, nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificativo nell'allegato A”.
In questo caso, la declaratoria già contiene il profilo professionale richiesto, senza bisogno di analogia. Dunque si ritiene che tale modifica del profilo sia legittima.
19 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6487, sintomo n. 6591
TAR Campania, Salerno, Sezione I - Sentenza 29 aprile 2025, n. 799
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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