Esame della proposta di aggiornamento dell’allegato n. 6 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente il piano dei conti integrato, aggiornato agli esiti della riunione del 21 maggio
ARCONET – Resoconto riunione del 25 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
QuesitiNell'anno 2022 il Tribunale invia una sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili di matrimonio che, come ordinato dal giudice, viene regolarmente annotata nei nostri registri di stato civile. Oggi il medesimo Tribunale invia la sentenza definitiva, ove il Giudice ordina all'Ufficiale di Stato Civile del nostro Comune di procedere nelle forme di legge all'annotazione della stessa. Come si procede? La sentenza si riferisce alle sole statuizioni accessorie.
La sentenza di cessazione degli effetti civili che avete correttamente annotato è sicuramente quella che ha portato alla variazione dello stato civile degli sposi da coniugati a divorziati.
Quella sentenza non era definitiva soltanto relativamente a tutti quegli aspetti (soprattutto quelli patrimoniali) che possono essere trattati successivamente.
Sicuramente il magistrato ha sbagliato nell’ordinare l’annotazione di questa ulteriore decisione (forse era un refuso finito nel dispositivo della sentenza con un copia/incolla) in quanto non solo non è prevista (né dalla normativa né dal formulario), ma, oltre tutto, può generare confusione in chi ottiene un estratto o una copia integrale del matrimonio in questione.
Suggerisco di scrivere al magistrato che ha emesso la sentenza (mettendo per conoscenza il presidente del Tribunale) spiegando la situazione e che, prima di procedere ad apporre un’ulteriore annotazione di cessazione degli effetti civili che potrebbe generare fraintendimenti, si chiede (nell’interesse alla corretta tenuta dei Registri di stato civile) di confermare l’ordine di procedere, specificando che, in ogni caso, in assenza di altre indicazioni, nel termine previsto dalla vostra Amministrazione per adempiere, provvederete all’annotazione.
Se non ricevete comunicazioni, mettete una nuova annotazione di cessazione degli effetti civili con numero di ruolo e data corrispondenti all’ultima sentenza (magari potete aggiungere fra parentesi “sentenza definitiva”).
Nello stesso modo procedete se vi viene confermato l’ordine (a meno che il magistrato vi dia indicazioni anche sul contenuto dell’annotazione).
Se, invece, si accorge dell’errore sarà il magistrato stesso a chiedervi di restituire la pratica inevasa.
20 Ottobre 2023 Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2972, sintomo n. 3004
ARCONET – Resoconto riunione del 25 giugno 2025
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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