Autorità competente ad emettere Ordinanza di chiusura circolo privato

Quesiti
di Cucumile Pietro
15 Febbraio 2018

Con l'abrogazione del comma 4 dell'art.10 della legge 287 del 2001 si chiede di conoscere l'autorità competente ad emettere ordinanza di chiusura di un circolo privato che somministra pasti a persone non soci (Regione o Comune)

Risposta

Premesso che non possa essere consentito a persone non socie del circolo di usufruire del servizio di somministrazione, le sanzioni sono previste nella eventuale legge regionale di riferimento nonché dall’art. 4 del D.P.R. n° 235/2001 il quale impianto, al comma 3, riporta anche la sanzione accessoria della cessazione dell’attività ogniqualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari per lo svolgimento della stessa:

 

 “3. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari”.

 

Giungono anche conferme giurisprudenziali sulla competenza comunale ad adottare i provvedimenti di chiusura di cui al quesito (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 14-05-2015, n. 204). E’ stata ritenuta legittima, infatti, l’ordinanza di chiusura di un circolo privato che somministrava alimenti e bevande, ai cui avventori veniva rilasciata la tessera associativa all’atto dell’ingresso senza il rispetto di alcuna formalità

 

In tale senso, parte della giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 22 ottobre 2014 n. 2520)ha chiarito che il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio e del biglietto di ingresso, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici. Infatti, la possibilità di immediato ed indiscriminato accesso da parte di chiunque, indica che il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l'obbligo di munirsi della prescritta licenza. Con la conseguenza che l'attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale, soggetta alla disciplina di cui all'art. 68 T.U.L.P.S. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n. 204; T.A.R. Sicilia, Catania sez. II, 14 febbraio 2003 n. 228; TAR Lazio, Roma sez. II ter, 18 ottobre 2013 n. 9013)”

 

Pertanto, nell'ipotesi in cui all'interno di un circolo privato si svolga attività di somministrazione a soggetti diversi dai soci si dovrà contestare la violazione prevista dalla legge regionale di riferimento per non aver presentato la S.C.I.A. per somministrazione al pubblico; in molte Regioni la sanzione regionale fa riferimento a quelle dell’art. 17-bis del T.U.LL.P.S. (vedasi quella dell’Emilia Romagna); l'ufficio comunale dovrà emettere il provvedimento previsto dall'articolo 17 ter del T.U.LL.P.S. al fine di far cessare l'attività abusivamente esercitata e cioè l’attività di somministrazione al pubblico (e non quella ai soci), ove vi sia un richiamo in tal senso nella disciplina regionale. In assenza di un impianto normativo regionale sul tema si applicherà il comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. n° 235/2001.

 

Da una ricerca effettuata, risulta che la Legge regionale applicabile per il vostro caso sia la n° 11/2008, come modificata dalla legge regionale n° 59/2010 e n° 5/2010 le quali rinviano al D.P.R. n° 235/2001.

 

Ciò detto in punto di stretto diritto, occorre aggiungere che i circoli privati è difficile che si possono chiudere perché la loro libertà è garantita dalla Costituzione nè è possibile interdire l'attività di somministrazione ai soci.


Ciò che si può disporre è l'ordinanza di cessazione della somministrazione ai non soci che a poco serve atteggiandosi più come una "diffida amministrativa" che non come un provvedimento interdittivo.


In conclusione, i verbali per sanzioni amministrative pecuniarie andranno redatti in relazione alle norme sulla somministrazione al pubblico senza titolo (legge n° 287/1991 o relative norme regionali) e la competenza sarà del comune che introiterà le somme relative, avendo cura di elevare sanzioni pecuniarie anche ogni giorno ma evitando sequestri o sigilli se non come extrema ratio.

 

 

Dott. Pietro Cucumile   12/02/2018

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