Autorizzazione alla cremazione e collaborazione con asl/medici per i prelievi biologici e relativi rilasci di certificati
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino ha richiesto tramite mail un certificato storico di residenza dei suoi zii in carta libera per uso atto notarile, specificando che, trattandosi di ricostruzione dell’albero genealogico, risulterebbe esente da bollo.
In seguito ad un confronto telefonico è poi emerso che il certificato storico sarà utilizzato dal notaio per un atto di compravendita.
Si chiede pertanto se sia esente da bollo e se i diritti di segreteria si riducano della metà.
I certificati anagrafici desunti da atti pregressi, più comunemente conosciuti come “certificati storici”, attestano dati anagrafici desumibili da atti e posizioni anagrafiche non più attivi e cioè, in sostanza, atti archiviati, contenenti per l’appunto dati e informazioni “pregresse”.
La norma di riferimento è l’articolo 35 comma 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che dispone “Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse”.
Tali certificati anagrafici possono essere richiesti, previa identificazione, da chiunque sia titolare di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (criterio generale in materia di accesso stabilito dall’articolo 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241). L’accoglimento della richiesta stessa è subordinato ad una preventiva valutazione operata dall’ufficiale d’anagrafe che, nel rispetto della riservatezza dei dati, è tenuto a valutare la motivazione addotta dal richiedente e la sua necessità di acquisire informazioni anagrafiche per la tutela di un suo interesse giuridicamente tutelato.
Come abbiamo ormai imparato i certificati anagrafici sono soggetti, sin dall’originale, all’applicazione dell’imposta di bollo (articolo 1 Tariffa allegato A d.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642) salvo che il richiedente non invochi espressamente nella richiesta una causa di esenzione prevista dalle norme vigenti (d.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642) ed a patto che tale causa di esecuzione sia applicabile e pertinente al caso concreto.
La risoluzione dell’Agenzia delle entrate Direzione regionale delle Marche del 31 maggio 2012 afferma che “… il soggetto interessato, nel richiedere qualsiasi certificato, intendendo avvalersi dell’esenzione come da norma, deve obbligatoriamente indicare l’uso al quale lo stesso è destinato, al fine di evitare l’evasione dell’imposta di bollo di cui sarebbe responsabile, oltre al richiedente, anche l’impiegato o il funzionario addetto al servizio, in qualità di pubblico ufficiale”, concetto che viene ribadito dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate Direzione regionale del Veneto del 30 gennaio 2013 (prot. n. 907-4767/2013), la quale ribadisce che “… è fatto obbligo al richiedente, al fine di godere del beneficio, di indicare espressamente l’uso al quale il documento è destinato”.
Quindi è compito del richiedente il certificato dichiarare all’ufficiale d’anagrafe la corretta norma di esenzione dall’applicazione dell’imposta di bollo. Per il caso descritto per entrambe le fattispecie (ricostruzione albero genealogico e atto di compravendita) non sono previste apposite norme di esenzione.
Per i certificati anagrafici desunti da atti pregressi (certificati storici), occorrerà valutare se debba trovare applicazione l’articolo 6-bis della tabella “D” allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, in base al quale il comune dovrà riscuotere Euro 5,16= (la metà se il certificato è esente da bollo) per ogni nominativo contenuto nel certificato, qualora sia “redatto a mano, con ricerca d’archivio”.
20 Ottobre 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2973, sintomo n. 3005
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
presentata dal dott. Andrea Antognoni
RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
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