L’art. 52, c. 5, CCNL 21.5.2018, ancora vigente, dispone:
“5. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.”
L’ARAN (CFL-50) ha rilevato a proposito che:
“(…) in virtù di tale clausola contrattuale, è prevista una particolare ed autonoma modalità di finanziamento del trattamento economico accessorio del personale in servizio presso l’ente sulla base di un contratto di somministrazione a termine mediante uno specifico stanziamento, a carico del bilancio, nell’ambito del progetto che ne è alla base e per tutta la durata dello stesso.
Tali risorse confluiscono nel fondo e sono disponibili in sede di contrattazione integrativa ma solo, come detto, con la specifica finalità di consentire l’erogazione dei trattamenti economici accessori ai lavoratori somministrati, nel rispetto delle regole negoziali in materia valevoli per la generalità del rimanente personale e, quindi, proprio per tale finalizzazione, solo per il periodo in cui il personale di cui si tratta presto servizio presso l’ente.
Ciò comporta, che una volta esaurito il progetto, con il conseguente venire meno dei contratti di somministrazioni posti in essere nell’ambito dello stesso, il fondo deve essere necessariamente ridotto delle risorse che vi erano confluite, ai sensi del citato art.52, comma 5, del CCNL del 21.5.2018.
Mancherebbe, infatti, ogni giustificazione al loro ulteriore mantenimento nel fondo, essendo venuta meno la ragione giustificativa dell’inserimento nello stesso di tali risorse.”
Pertanto:
- il personale somministrato ha titolo a partecipare alla distribuzione delle risorse decentrate come indicato nella norma contrattuale;
- tale trattamento economico non è a carico del fondo per il personale dipendente;
- tale trattamento economico è finanziato dalle risorse del bilancio destinate alla somministrazione (che è una spesa per acquisto di servizi non una spesa di personale);
- le somme previste, al termine dell’utilizzo di lavoro somministrato, sono decurtate per lo stesso importo non utilizzato sia in entrata sia in uscita.
20 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6489, sintomo n. 6593