Ambito di applicazione della cancellazione anagrafica con effetto immediato ex art. 5 bis co.3 del d.lgs. 142/2015

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
24 Ottobre 2023

Si chiede se la cancellazione ex art. 5-bis comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 si possa applicare anche nei casi in cui il richiedente protezione internazionale sia stato ospitato in appartamento, a disposizione della cooperativa, e non in convivenza anagrafica ovvero se lo stesso risulta iscritto anagraficamente in stato di famiglia indipendente.

È possibile avviare il procedimento di cancellazione per irreperibilità con effetto immediato anche nei casi di uscita a scadenza del contratto?

Risposta

L’articolo 5-bis comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, riporta “La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.”

La norma è chiara ed è espressamente applicabile:

  • per le cancellazioni per revoca o allontanamento ingiustificato esclusivamente per gli stranieri richiedenti asilo. Si ricorda che non possono mai essere adottate in tutti i casi in cui lo straniero ha già ottenuto una forma di protezione (internazionale, sussidiaria o interna, tipo casi speciali, cure mediche, ecc.) o sia addirittura titolare di altro permesso di soggiorno. Il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica esclusivamente ai soli richiedenti asilo, pertanto la massima attenzione andrà fatta sulla verifica dell’effettivo mantenimento di tale status;
  • la revoca delle misure di accoglienza è disposta da provvedimento del Prefetto, di cui si dovrà acquisire copia; mentre l’allontanamento non giustificato dovrà invece essere semplicemente dichiarato dal responsabile della convivenza anagrafica istituita presso il centro di accoglienza.

L’articolo 5-bis, comma 3, prevede una cancellazione con “effetto immediato” ma il relativo procedimento deve comunque rispettare le modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pertanto, una volta acquisita copia del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza o la dichiarazione di abbandono ingiustificato da parte del responsabile della convivenza, l’ufficiale d’anagrafe dovrà inoltrare, come previsto dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, idonea comunicazione di avvio del procedimento oltre che al destinatario del provvedimento finale anche ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, quindi all’interessato ed al responsabile della convivenza anagrafica.

Qualora non emergano fatti nuovi, scaduto il termine assegnato di 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, l’Ufficiale d’anagrafe adotterà il provvedimento di cancellazione “per altri motivi” e lo farei notificare all’interessato dal messo comunale con le modalità previste dall’articolo 143 del cpc.

La decorrenza coincide, come tutti i provvedimenti d’ufficio, con la data di adozione dell’atto di cancellazione.

Per tutti gli altri cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno o iscritti anagraficamente in famiglia anagrafiche per essere cancellati anagraficamente occorre una pratica di cancellazione per irreperibilità accertata a seguito di ripetuti ed intervallati accertamenti o per mancato rinnovo del titolo di soggiorno (articolo 11 comma 1 lettera c del dPR 30 maggio 1989, n. 223).

23 Ottobre 2023            Andrea Dallatomasina

 

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