Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL’Ente deve procedere all'indizione di una selezione pubblica per assunzione tempo determinato e part-time di un istruttore tecnico per l'attuazione del PNRR (finanziato dal fondo di cui all'art. 31 bis del D.L. 152/2021). Si chiede se si possa procedere a selezione per esami e colloquio oppure è obbligatoria la prova scritta.
Si chiede inoltre se, in caso di prova scritta, debba essere svolta esclusivamente in modalità digitale, con aggravio di costi per l'Ente.
Le assunzioni autorizzate dall’art. 31-bis, D.L. n. 152/2021 sono quelle previste per “assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziali in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026”.
Ad esse, come indicato da ANCI nel quaderno dedicato alle assunzioni PNRR, “si possono applicare le seguenti disposizioni previste dall’art. 1 del D.L. n. 80/2021:
- possibilità, in prospettiva, di valorizzare l’esperienza maturata attraverso una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al personale a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi;
- possibilità di reclutare tale personale attraverso le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, recentemente introdotte dal D.L. n. 80/2021;
- possibilità di procedere a tali assunzioni anche per i comuni che non rispettino i termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, i rendiconti e il bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.”
Quanto alle procedure selettive, l’art. 31-bis citato dispone al comma 4:
“4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”
Come riferito da ANCI nello stesso Quaderno:
“(…) ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 80/2021, le amministrazioni possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNRR mediante il Portale (del reclutamento), prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, c. 7, della legge n. 127/1997.”
Pertanto, l’ente ha due opzioni:
- prevedere la sola valutazione dei titoli;
- prevedere la valutazione dei titoli e la prova scritta.
Se si opta per questa seconda ipotesi, oppure l’ente preferisce una modalità ordinaria con scritto e orale, si devono applicare le disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 nella versione vigente e dunque, ai sensi dell’art. 8, c. 3 (che richiama l’art. 35-quater, D.lgs. n. 165/2001):
- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per la prova scritta;
- lo svolgimento facoltativo della prova orale in videoconferenza.
23 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
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