Incarico extra-orario presso un istituto scolastico di dipendente a tempo pieno

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
25 Ottobre 2023

Una dipendente a tempo pieno ha richiesto l'autorizzazione a svolgere attività extra-istituzionale come collaboratrice scolastica presso un asilo, ai fini dell'autorizzazione, si chiede se è possibile esprimere parere positivo o l'incarico extra orario risulta incompatibile con le mansioni proprie del dipendente.

Risposta

Come indicato nel documento della Funzione pubblica “CRITERI GENERALI IN MATERIA DI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”, ai dipendenti a tempo pieno sono in particolare vietati, oltre agli incarichi per i quali si ravvisa un potenziale conflitto di interessi:

- gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. L’incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo;

- gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti;

- gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l’attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell’attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell’ambito dell’amministrazione, le funzioni attribuite e l’orario di lavoro.

Dalla situazione illustrata nel quesito, si può escludere la terza ipotesi, considerato che la collaborazione con la scuola pare non interferire con l’attività in comune (e fatta salva, ovviamente, ogni diversa valutazione dell’ente locale).

Soprattutto in relazione alla prima tipologia di incarichi, però, si evidenzia che la dipendente stipulerà con l’asilo un contratto di collaborazione continuata e continuativa.

Ciò pare in contrasto con quanto sopra indicato, poiché a differenza della collaborazione di lavoro autonomo occasionale, il contratto di co.co.co. prevede che il collaboratore si impegni a compiere prestazione lavorativa, di carattere prevalentemente personale, in via continuativa, a favore del committente, anche se non con vincoli di subordinazione.

L’ente valuti dunque l’esatto contenuto del contratto che il dipendente prevede di stipulare prima di rilasciare l’apposita autorizzazione.

23 ottobre 2023             Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6499, sintomo n. 6603

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