Certificato di pre-ricovero e giustificazione dell’assenza
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Manuel Casoni
QuesitiPermessi per prestazioni specialistiche. Si chiede se un'autocertificazione del dipendente che ha effettuato la visita con orario e nome struttura possa sostituire la certificazione rilasciata dalla struttura medica stessa, a giustificazione dell'assenza. Si pone il quesito in quanto ad una dipendente è stato comunicato dallo studio medico dove ha effettuato la visita che esiste una normativa europea che non è necessaria la certificazione, ma basta un'autocertificazione.
L’assenza per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici non può essere giustificata mediante autocertificazione del dipendente.
L’art. 44, comma 9, del CCNL del 16.11.2022 prevede espressamente che “l’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”. La nuova formulazione del comma 9 ricalca le previsioni già contenute nel precedente art. 35, senza apportare modifiche.
A tal proposito, risulta utile citare l’orientamento applicativo CFL22 fornito dall’ARAN in data 30/10/2018, che si ritiene tuttora valido: “In relazione alla disciplina dei permessi orari retribuiti per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, di cui all’art.35 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, qualora un dipendente comunichi di aver dimenticato di chiedere al medico o alla struttura il rilascio di tale giustificazione, l’assenza può essere autocertificata?
L’art. 35, comma 9, del CCNL del 21.5.2018 prevede espressamente che, ai fini della fruizione dei permessi di cui si tratta, l’assenza sia giustificata solo mediante una specifica attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dai soggetti ivi specificati. In mancanza di una indicazione in tal senso nella disciplina contrattuale, si esclude, pertanto, che l’assenza possa essere giustificata anche mediante autocertificazione, qualunque sia la causa della mancanza della documentazione giustificativa richiesta”.
23 ottobre 2023 Manuel Casoni
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