Rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica al cittadino comunitario prima della conclusione del procedimento di iscrizione

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
26 Ottobre 2023

Si chiede se sia possibile rilasciare "Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'unione europea" anteriormente alla conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica, considerato che il procedimento ha una durata di 45 giorni, mentre i tempi per il rilascio dell'attestazione sono di giorni 30.

Risposta

Una volta che il cittadino dell’Unione Europea è iscritto in anagrafe può richiedere l’attestazione di iscrizione anagrafica (o di regolare soggiorno) così come previsto dalla circolare del Ministero dell’interno n. 45 del 8 agosto 2007.

Tale attestazione può essere rilasciata, a richiesta dell’interessato ed entro 30 giorni dalla richiesta, dall’ufficiale d’anagrafe:

–  in occasione del procedimento di iscrizione anagrafica;

–  in qualsiasi altro momento successivo all’iscrizione anagrafica.

In entrambi i casi l’ufficiale d’anagrafe dovrà procedere alla verifica del possesso dei requisiti di soggiorno previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (attività lavorativa, autosufficienza economica, ecc.).

Al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, l’Ufficiale di anagrafe, esaminata la documentazione comprovante la rispondenza alle disposizioni dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, consegnerà al richiedente una attestazione preliminare (allegato 1 alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 45 del 8 agosto 2007).

Si riporta in proposito quanto indicato al punto 1 della Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 6 aprile 2007, n. 45: “Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell’istanza d’iscrizione. A tale proposito, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dell’amministrazione comunale, potrebbe risultare utile includere nella richiamata attestazione la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni”.

Una volta concluso con esito positivo il procedimento di iscrizione anagrafica, o se, diversamente, il cittadino dell’Unione Europea è già iscritto nel registro della popolazione residente, e quindi non è necessario verificare la dimora abituale, il cittadino potrà ottenere, a richiesta, l’attestazione di iscrizione anagrafica o attestazione di regolare soggiorno (allegato 2 alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 45 del 8 agosto 2007, n. 45).

Gli attestati di iscrizione anagrafica (o di regolare soggiorno), lungi dal poter essere qualificati come una sorta di autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, rappresenta, invece, la prova che, al momento del suo rilascio, l’interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30

In altri termini, l’attestazione di iscrizione ai sensi del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, non ha la funzione di dimostrare, di per sé, che il cittadino è regolarmente soggiornante; vale, invece, a dimostrare che, alla data del rilascio, l’interessato era in possesso dei requisiti previsti per il soggiorno in Italia.

Ricordo che per quanto riguarda il valore dell’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione, così come dell’attestato di soggiorno permanente, è interessante osservare quanto disposto dall’art. 25 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, dove si afferma che il possesso di tali attestati “non può in nessun caso essere un prerequisito per l’esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova”. Tale disposizione è molto importante in quanto limita l’importanza degli attestati, soprattutto di quello relativo al possesso dei requisiti necessari ai fini del diritto all’iscrizione anagrafica, poiché è ammessa la possibilità per il cittadino comunitario di dimostrare, con qualsiasi mezzo a sua disposizione, di essere beneficiario di diritti previsti dal nostro ordinamento per i cittadini comunitari in regola con le norme per l’ingresso e il soggiorno nel nostro Paese; in pratica si potrebbe dire che la sostanza deve sempre prevalere sulla forma.

24 Ottobre 2023            Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2979, sintomo n. 3011

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×