Certificato di residenza richiesto dal cittadino, da presentare al Sindacato, e soggezione al pagamento dell'imposta di bollo
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Francesca Urbani
QuesitiFrequentemente pervengono dal Consolato di Lima delle richieste trascrizione di atti di nascita in cui, tramite un modello, i genitori richiedono l’apposizione dell’annotazione ex art.98 ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno 397/2000 per l’attribuzione del solo cognome paterno, nonostante l'atto riporti il doppio cognome (paterno e materno).
Si chiede se si possa dar seguito alle richieste surriferite e procedere ad apporre un’annotazione ex art. 98 per eliminare un cognome.
L'articolo 98 del D.P.R. n. 396/2000 prevede che l'ufficiale dello stato civile, al momento di ricevere l'atto di nascita di un cittadino nato all'estero al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante ai sensi della normativa italiana, provvede d'ufficio alla correzione dell'atto di nascita secondo la normativa italiana, attribuendo pertanto, allo stato attuale, il cognome paterno.
La prassi amministrativa è stata unanime nell'applicare il predetto principio, con correzione ex ufficio del cognome senza il consenso dell'interessato, sia
a) ai casi di soggetti in possesso della sola cittadinanza italiana, ma nati all'estero, sia
b) ai casi di soggetti in possesso di doppia cittadinanza
Nessun dubbio vi è circa la necessità di una correzione ex lege nel caso di soggetto in possesso della sola cittadinanza italiana che però, essendo nato all'estero, si è visto attribuire un cognome diverso da quello spettante ai sensi della legge italiana (caso sub a). È del tutto evidente che in questi casi l'articolo 98 è sicuramente applicabile, al pari dei casi di acquisto della cittadinanza italiana e perdita di quella precedente.
Molto più delicati sono invece i casi (sub b) nei quali al minore è stato attribuito un cognome diverso, secondo la normativa del Paese di cui pure è cittadino. Il caso più frequente è quello relativo ai minori nati in paesi di tradizione spagnola o portoghese che prevedono l'attribuzione al minore sia del primo cognome paterno sia del primo cognome materno.
La Circolare del Ministero dell'Interno 397/2000 afferma la necessità di rivedere la prassi adottata per la disciplina dei predetti casi fino a quel momento.
Nel caso di minore in possesso di doppia cittadinanza, italiana e di altro paese facente parte dell'Unione Europea, si è ritenuto che la modifica senza il consenso dell'interessato del cognome originariamente attribuito in un diverso paese UE, si ponga in contrasto con la normativa europea. A tal proposito si richiama quanto indicato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 Ottobre 2003, resa nel caso C-148/02 nei confronti del Belgio e relativa al caso di un soggetto in possesso della doppia cittadinanza spagnola e belga. La Corte di Giustizia UE, pur avendo ribadito che le norme che disciplinano il cognome rientrano nella competenza degli stati membri, ha altresì statuito che l'ordinamento interno deve consentire all'interessato la possibilità di richiedere alle autorità amministrative competenti un provvedimento che consenta di conservare il cognome acquisito al momento della nascita.
Pertanto gli ufficiali dello stato civile, nelle ipotesi di soggetti muniti dì cittadinanza italiana e di cittadinanza di altro paese UE, non potranno senza il consenso dell'interessato correggere ex art. 98 il cognome attribuito nell'altro paese di cittadinanza, secondo le norme ivi vigenti.
Alla medesima conclusione si ritiene dì dover pervenire, anche se per diverse motivazioni giuridiche, per i casi di cittadini italiani in possesso anche della cittadinanza di un paese extraeuropeo. Infatti sono state emesse ormai numerose decisioni dell'autorità giurisdizionale italiana di annullamento dei provvedimenti di correzione effettuati dagli ufficiali dello stato civile. La gran parte di tali provvedimenti riguarda cittadini italiani in possesso anche della cittadinanza di un paese sudamericano, dove vige l'uso, di tradizione spagnola e portoghese, di attribuire al minore sia il cognome paterno sia il cognome materno. Le decisioni hanno messo in luce che il testo dell'articolo 98 si riferisce ai soli casi di cittadini italiani nati all'estero e non menziona la diversa ipotesi di soggetti muniti di doppia cittadinanza. In aggiunta a tale argomentazione di carattere testuale, si deve inoltre tener presente che il nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, specificamente tutelato anche a livello costituzionale (articolo 2 e 22), oltre che dalla normativa ordinaria (articolo 6 del Codice Civile). Tenuto conto del rango di tale diritto, una modifica "coattiva" del cognome potrebbe essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato.
Alla luce di quanto sopra esposto, in caso di soggetti nati all'estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l'ufficiale di stato civile procederà ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell'atto di nascita.
Resta fermo che l'interessato, in qualità di cittadino italiano, al momento della trascrizione dell'atto di nascita possa richiedere, con apposita istanza all'ufficiale dello stato civile, l'applicazione della normativa italiana e quindi l'acquisizione del solo cognome paterno.
I principi sopra chiariti riguardano il solo cognome attribuito alla nascita.
25 Ottobre 2023 Francesca Urbani
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