Modifica di profilo professionale di insegnante di scuole per l’infanzia in assistente ad personam
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiCon riferimento alle progressioni economiche all'interno delle aree, CCNL 2019/2021, il concetto di esperienza professionale nelle progressioni economiche all'interno delle aree, va intesa come:
L’art. 14, c. 2, lett. d), n. 2), CCNL 16.11.2022 recita:
“2. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati: (…)
d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri: (…)
2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; (…)”.
Il Quaderno ANCI citato sostiene, come riportato nel quesito, che l’esperienza professionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. d), n. 2), sia valutata “per ogni anno di anzianità nel profilo professionale, maturata a decorrere dall’ultimo differenziale stipendiale o progressione economica acquisito.”
L’indicazione di ANCI a riguardo dell’anzianità di servizio, tuttavia, non è condivisibile per un motivo diverso da quello che potrebbe sembrare a prima vista.
L’ARAN aveva già chiarito (orientamento applicativo RAL-1013), infatti, che “l’esperienza non si identifica con la mera anzianità di servizio, in quanto designa l’insieme delle cognizioni e delle abilità acquisite dal lavoratore in un determinato numero di anni lavorativi, che, naturalmente, deve essere sempre verificata attraverso il ricorso ad adeguati sistemi di valutazione”.
Ne segue che il requisito dell’esperienza professionale non può corrispondere al numero di anni di lavoro del dipendente (cioè a un dato di fatto che emerge dagli atti amministrativi dell’ente), ma esclusivamente all’esito di una valutazione di quanto il lavoratore sia cresciuto professionalmente (cioè un giudizio di valore sul suo operato nello specifico profilo professionale).
26 ottobre 2023 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6517, sintomo n. 6621
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
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